F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Simone MUCCIOLI / AC CATTOLICA CALCIO srl (24/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Simone MUCCIOLI / AC CATTOLICA CALCIO srl (24/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso inviato in data 30/07/2015 l'allenatore Simone Muccioli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.,adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 7.000,00 da parte della società AC Cattolica a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015.Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 25/07/2014, la AC Cattolica Calcio, in persona del legale rappresentante Fabio Mariani, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza dell' Emilia Romagna, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 7.500,00, da pagarsi in 10 rate mensili di Euro 750,00 ciascuna, oltre al rimborso delle spese di indennità chilometrica concordati in complessivi Euro 4.500,00, e di aver ricevuto solamente Euro 5.000,00. Al ricorso sono stati allegati, tra l'altro, (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata con cui l'allenatore ha inviato il ricorso alla controparte. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25/01/2016, invitava ritualmente la società AC CATTOLICA CALCIO SRL ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Muccioli. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 25/01/2016, chiedeva al C. R. Emilia Romagna L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Comitato Regionale Emilia Romagna L.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, confermando 1'effettivo deposito del medesimo. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società AC CATTOLICA CALCIO SRL nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento PQM il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società AC CATTOLICA CALCIO SRL di corrispondere all'allenatore Simone Muccioli la somma di Euro 2.500,00 a saldo delle sue spettanze relative at premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 4.500,00 per l'indennità chilometrica pattuita, oltre ad Euro 52,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 7.052,00.L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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