F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Luigi DANIELI /SC VALLEE’ d’AOSTE SSD a rl (29/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Luigi DANIELI /SC VALLEE' d'AOSTE SSD a rl (29/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso inviato in data 02/08/2015 1'allenatore di base Uefa B Luigi Danieli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 20868), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.000,00 da parte della società S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 11/09/2014, la S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D in persona del legale rappresentante Corrado Musso, partecipante al Campionato Juniores Nazionale, si era impegnata a corrispondergli, per 1'attività di responsabile della Squadra Juniores per la stagione sportiva 2014/2015,la somma complessiva di Euro 3.000,00, da pagarsi in 10 rate mensili di Euro 300,00 ciascuna, e di aver ricevuto solamente Euro 1.000,00. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) copia di accredito del bonifico di Euro 1.000,00. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 11/03/2016, invitava ritualmente la società S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D. ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell’allenatore Danieli. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 11/03/2016, chiedeva al Dipartimento Interregionale LND di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale L.N.D. inviava copia dell'elenco degli accordi economici depositati presso la F.I.G.C., da cui risultava che l’accordo sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015 non era stato depositato, ma non viene inoltrata alcuna segnalazione agli Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico per la conduzione della squadra in questione non prevede tale obbligo. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D. nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D. di corrispondere all'allenatore Luigi Danieli la somma di Euro 2.000,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 22,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 2.022,00. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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