F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA:all. Sergio LANZILLOTTA / POLISPORTIVA SAN LUCIDO (32/56) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Sara QUINTILIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016
VERTENZA:all. Sergio LANZILLOTTA / POLISPORTIVA SAN LUCIDO
(32/56)
ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Sara QUINTILIANI
Con ricorso del 19/08/2015 l'allenatore di base Uefa B Lanzillotta Sergio, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. cod. 114147, assistito dall'avvocato Salvatore Romeo, fiduciario A.I.A.C. Calabria, assunto in qualità di allenatore in seconda della F, squadra della Polisportiva San Lucido, partecipante al campionato di Promozione Calabrese per la stagione sportiva 2014/2015, nonché come allenatore della juniores, chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 4.000,00 quale premio di tesseramento,oltre agli interessi di mora. La Società si é impegnata a corrispondere al ricorrente € 4.000,00 come da scrittura privata depositata presso il C.R. Calabria,che,oltre ad inviare copia dell'accordo economico, precisa che la Società Polisportiva San Lucido é stata dichiarata inattiva. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale con raccomandata AR del14/03/2016 invitava la Polisportiva San Lucido a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione agli atti e considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di essere accolto. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla Polisportiva San Lucido al pagamento all'allenatore Sergio Lanzillotta di € 4.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 67,00, per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 4.067,00. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS
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