F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Dante GIOACCHINI / ASD CITTA’ DI FOLIGNO 1928 srl (35/56) ARBITRI:sigg. Mauro DALL’AGLIO e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Dante GIOACCHINI / ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 srl (35/56) ARBITRI:sigg. Mauro DALL'AGLIO e Sara QUINTILIANI Con ricorso del 28/08/2015 l’allenatore Dante Gioacchini ha adito questo Collegio Arbitrale dichiarando di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2014/2015 per il Foligno Calcio S.r.l. per allenare la squadra Juniores Nazionale e da gennaio 2015 anche gli Allievi Regionali. Nel ricorso 1'allenatore precisa che dal C.U. n° 10/A della F.I.G.C. del 10/07/2015 agli atti, veniva dichiarata fallita la Società Foligno Calcio S.r.l. e il diritto sportivo, il parco tesserati e i diritti di anzianità di affiliazione venivano trasferiti alla A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l.. L'allenatore fa presente che la Società non gli ha fatto sottoscrivere nessun accordo economico scritto, ma neanche la dichiarazione di gratuità e neanche una scrittura privata per la stagione sportiva 2014/2015, ma é stato trovato un accordo verbale con 1'ex D.S. della Società fallita ed attuale Presidente della A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l.. Premesso quanto sopra il ricorrente chiede a codesta commissione di far obbligo alla A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. del pagamento di € 5.500,00 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Juniores Nazionale, € 2.500,00 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Allievi Regionali, ed € 300,00 come rimborso chilometrico per un totale di € 11.300,00. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata AR del 14/03/2016 invitava la A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale del 11/03/2016 comunicava che non é stato depositato nessun accordo economico tra la Società suddetta e lt ricorrente. Esaminata la documentazione agli atti,si riscontra che lo stesso allenatore afferma di non aver sottoscritto nessun accordo-tipo con la Società, ma solo accordi verbali e che non e stato depositato alcun contratto e,come previsto dall'Art. 46 Comma 1 del regolamento della L.N.D. eventuali accordi economici devono essere stipulati in forma scritta,pertanto il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso. La presente delibera é inappellabile.
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