F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Cristoforo BARBATO / SSD SAMBEMEDETTESE a rl (36/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 5 del 02.05.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 320 del 10.05.2016 VERTENZA: all. Cristoforo BARBATO / SSD SAMBEMEDETTESE a rl (36/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA Con ricorso del 31.08.2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l’allenatore professionista Uefa A, Cristoforo BARBATO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto,da parte della S.S.D. SAMBENEDETTESE a.r.l., il pagamento della somma di € 2.600,00, a saldo del premio di tesseramento, stagione sportiva 2014/2015, oltre ad interessi a far tempo dalla scadenza di maggio 2015 e maggior danno da rivalutazione monetaria da liquidarsi, se del caso, in via equitativa e in ogni caso con vittoria delle spese legali di questa procedura. Il legale rappresentante dell'allenatore ha comunicato che il suo assistito e stato tesserato con la S.S.D. Sambenedettese a.r.l., in qualità di allenatore in 2^ della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti-Serie D della LND, e che, per mero errore, ha sottoscritto con la sopra citata società un contratto su modulistica predisposta dalla LND che regolano i rapporti tra i calciatori e società, di cui ha allegato copia, e nel quale Sono stati previsti compensi per € 7.800,00, a decorrere dal 1.12.2014 e fino al 30.05.2015; inoltre, ha comunicato di aver percepito la somma di € 5.200,00 per i mesi di dicembre 2014, gennaio, febbraio e marzo 2015 e che sono rimasti vani tutti i tentativi rivolti alla società per ottenere il saldo ancora spettante. Al ricorso sono stati allegati 1'attestato di abilitazione di allenatore professionista di 2^ cat., rilasciato dal S.T. della FIGC, la richiesta di emissione tessera di Tecnico, s.s. 2014/2015, datato 3.12.2014, ricevuta di versamento di € 56,00, intestato al S.T. della FIGC e copie di bonifici effettuati dalla S.S.D. Sambenedettese a.r.1. in favore del ricorrente per la somma di € 5.200,00. Con raccomandata dell' 11.03.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la S.S.D. Sanbenedettese a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed all'allenatore ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che non e stato depositato nessun contratto economico tra la S.S.D. Sambenedettese e l'allenatore Barbato Cristoforo. Con memoria difensiva fatta pervenire a questo Collegio Arbitrale, in data 25.03.2016, a mezzo del suo legale, la società convenuta ha comunicato di aver onorato tutti i suoi impegni economici con il ricorrente Barbato Cristoforo per l’attività svolta nella qualità di allenatore in 2^ della I^, squadra. Inoltre, ha comunicato che il ricorso del ricorrente risulta essere pretestuoso e per certi versi incomprensibile in quanto, come da giurisprudenza acclarata e da legislazione vigente, é ben noto che non esista alcuna imposizione in merito alla sottoscrizione di accordi o contratti economico che regolino l’attività di allenatore in seconda in ambito dilettantistico. L'accordo economico in questione risulta essere modulo base che regola gli accordi economici tra calciatori non professionisti e la società sportiva prevedendo quelle garanzie necessarie al regolare svolgimento dell'attività agonistica non professionista che in nessun caso può essere paragonata allo svolgimento dell'attività del settore tecnico del quale lo stesso ricorrente faceva parte. Anche nel caso in cui il Collegio Arbitrale dovesse ritenere valide le doglianze evidenziate dal ricorrente allenatore e ritenesse che l’accordo seppur nullo é inefficiente sia da intendersi eseguito, non potrebbe in alcun modo esprimersi sul quantum richiesto trattandosi di obbligazione giuridica sorta con allenatore in seconda per il quale l'ordinamento Federale non prescrive alcuna particolare formalità. Ne consegue che o si desume sia prova un accordo inefficace é nullo ma che non potrà essere messo in esecuzione per via di carenza di legittimazione attiva e/o passiva o si prende atto delle prestazioni sportive del ricorrente mediante la corresponsione di emolumenti versati somme versati in accordo tra le parti a mezzo istruttoria testimoniale che dovrà prevedere sicuramente la necessaria presenza dell'obbligo precedente, anche a mezzo diritto di regresso, ma di competenza di altro organo giudiziario, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso prodotto dall'allenatore Barbato Cristoforo nei confronti della società, in subordine che il ricorso venga rigettato per carenza di legittimazione attiva ritenendo nullo l'accordo economico tra le parti prodotto e sottoscritto, condannando il ricorrente alle spese legali. Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni della convenuta impugnando e contestando quanto dedotto dalla società poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi: a- la memoria difensiva della società sono state prodotte in data 25.03.2016, dopo quasi sette mesi oltre il termine assegnato e, pertanto, deve essere considerata tardiva con conseguente inammissibilità delle deduzioni. Inoltre, sono tardive ed inammissibili anche con il riferimento al termine concesso dal Collegio Arbitrale con la comunicazione dell' 11.03.2016, prot. N. 36/56, attesa la decorrenza degli otto giorni ivi previsti. b- L'accordo sottoscritto dalle parti in questioni é pienamente valido ed efficace poiché si tratta di contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive fomite dal ricorrente in qualità di allenatore in seconda della prima squadra per il quale l'ordinamento Federale non prescrive alcuna particolare formalità né obbligo di deposito presso i Comitati/Dipartimenti di appartenenza ed, inoltre, successivamente alla sottoscrizione, le parti hanno dato esecuzione all'accordo, con l'avvenuta prestazione sportiva da parte dell'allenatore,contraccambiata dal versamento della somma di € 5.200,00, da parte della società. Pertanto, la pretesa invalidità dell'accordo economico risulta incompatibile con il pagamento parziale dei rimborsi, pagamento che non può che trovare causa nell'unico accordo economico stipulato con l’allenatore in misura unica e forfettaria per la stagione sportiva. c- La documentazione presentata dalla resistente, identica a quella prodotta dal ricorrente, conferma che durante la stagione sportiva la S.S.D. Sambenedettese a.r.1. ha versato all'allenatore Barbato Cristoforo, in luogo dell'intero importo pattuito (€7.800,00), la minore somma di € 5.200,00, mediante bonifici bancari e, pertanto, né consegue che é assolutamente provato il residuo credito del sig. Barbato pari ad € 2.6000,00 relativo alle mensilità di aprile e maggio 2015. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene che il ricorso dell'allenatore Barbato Cristoforo e meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha effettivamente svolto le sue funzioni di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti-Serie D, stagione sportiva 2014/2015, come anche confermato nelle controdeduzioni dalla società convenuta che, per alcuni mesi (dicembre 2014, gennaio, febbraio e marzo 2015) ha versato all'allenatore la somma € 5.200,00 con bonifici bancari, e che e irrilevante l'aver sottoscritto, per mero errore, l’accordo economico in questione su modello diverso da quello concordato tra la L.N.D. e A.I.A.C.,da ritenersi pienamente efficace e vincolante tra le parti. Spettano, pertanto, al ricorrente la somma di € 2.600,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015, da parte della S.S.D. Sambenedettese a.r.l., oltre ad € 10.00, per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2610.00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Sambenedettese a.r.l. di corrispondere all'allenatore Cristoforo Barbato la somma di € 2.600,00, per le mensilità di aprile e maggio 2015, per premio di tesseramento, s.s.2014/2015, €. 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.610,00 Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Non spettano le spese legali perché non previste. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it