F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 264 del 11 Maggio 2016 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI PIANGERELLI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 264 del 11 Maggio 2016 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI PIANGERELLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. LUIGI PIANGERELLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS ed in riferimento all’art 96 delle NOIF, per aver formalmente tesserato il calciatore Marco Zaggia, pur avendo già preordinato il suo trasferimento alla società A.C. Cesena Spa, al sol fine di eludere il pagamento del premio di preparazione in favore della società Atletico San Paolo Padova pari ad € 19.000,00 anziché di € 1.086,00 effettivamente corrisposto a quest’ultima società; - esaminata la memoria difensiva del deferito del 14 aprile 2016; - sentita la Procura Federale all’udienza del 28 aprile 2016, come da separato verbale, che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque; Ritenuto che: 1. Occorre esaminare nell’ordine le eccezioni preliminari sollevate dal deferito, a partire da quella secondo cui il deferimento sarebbe improcedibile per violazione dell’art. 34 bis CGS. Secondo il deferito, il termine di 90 giorni per la pronuncia di primo grado sarebbe nella specie ampiamente spirato perché tale termine dovrebbe decorrere dal primo atto di notificazione del deferimento datato 20 novembre 2016. A nulla varrebbe la notifica del secondo atto di deferimento, datato 19 febbraio 2016 ed effettuato a seguito della decisione del Tribunale Federale Nazionale del 12 febbraio 2016 (CU n. 52/TFN), che si è dichiarato incompetente nel procedimento instauratosi con il primo deferimento. Secondo la Procura Federale, di contro, il termine dei 90 giorni farebbe riferimento al precipuo segmento procedimentale e quindi si rinnoverebbe ogni qualvolta si interessi un organo decisionale diverso, secondo lo stesso principio di diritto applicabile al giudizio di rinvio. Nella specie, dunque, tale termine non sarebbe ancora trascorso. 2. Sul punto si sono già espressi, con risultati diametralmente opposti, sia il Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 30 del 17.02.2015, sia la Corte d’Appello Federale, Sezioni Unite, con decisone n. 63 del 28.5.2015 (CU n. 63/CFA) richiamata dalla difesa del deferito. In particolare, il Tribunale Federale Nazionale ha affermato che il termine in questione non è "un termine di prescrizione che estingue l’illecito disciplinare ma un termine di decadenza della potestas iudicandi degli Organi di giustizia federale", che non può che decorrere dal momento in cui il deferimento metta "l’Organo di giustizia in condizione di esercitare la potestas iudicandi”. Tale decisione è stata riformata dalla Corte di Appello Federale a Sezioni Unite, la quale con la decisione n. 63 del 28.5.2015 (sopra richiamata) ha stabilito, con interpretazione aderente al dato letterale della norma, che il termine fissato dall’art. 34 bis CGS decorre sempre dal primo atto di deferimento formulato dalla Procura Federale, indipendentemente dal fatto che questo sia valido o meno. 3. Successivamente alla decisione della CFA sopra richiamata è tuttavia intervenuta una modifica dell’art. 34 bis CGS, il quale, nella nuova formulazione (CU n. 17/A del 17/07/2015), prevede che “se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorrere dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio". 2 Con tale novella normativa è stato quindi chiarito che il termine per la pronuncia, nell’eventuale giudizio di rinvio, decorre ex novo dalla data in cui gli atti vengono restituiti all’organo che deve giudicare non solo nel caso in cui la decisione di merito sia annullata in tutto o in parte dal Collegio di Garanzia dello Sport, ma anche nel caso in cui ciò avvenga per effetto di ricorso all’Organo giudicante di 2° grado endofederale, anche nei casi previsti dall’art. 37, comma 4, CGS. A seguito di tale modifica è intervenuta poi una nuova pronuncia della CFA a Sezioni Unite (CU n. 32 del 01/10/2015), che merita di essere richiamata non solo perché esprime valutazioni contrastanti con la decisione richiamata dalla difesa del deferito a sostegno della sua eccezione, ma anche perché è il frutto di un iter procedimentale complesso che aveva prodotto una prima decisione del TFN (TFN C.U. n.38 del 16.3.2015); una prima decisione della CFA che riformava con rinvio (CFA C.U. n. 60 del 25.5.2015); una seconda decisione del TFN a seguito di detto rinvio (TFN C.U. n. 3 del 7.7.2015) e la decisione finale di cui sopra della CFA (CU n. 32 del 01/10/2015). In particolare, tale pronuncia assume qui rilievo perché afferma chiaramente il principio secondo cui l’organo giudicante deve sempre disporre di un ragionevole periodo di tempo per poter decidere a partire dal momento in cui gli vengono consegnati gli atti del giudizio: “la Corte ritiene perfettamente condivisibile la considerazione secondo la quale, anche nella disciplina previgente, il provvedimento di annullamento con rinvio al giudice di primo grado, travolgendo la decisione annullata e l’intero procedimento, determina la nuova decorrenza del termine. Ed infatti l’art. 37, comma 4, C.G.S. stabilisce che la C.F.A. “se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito”; la restituzione al primo giudice presuppone pertanto o che questi non abbia provveduto ad esaminare il merito, avendo ritenuto decisiva una questione pregiudiziale; o che l’esame del merito debba essere replicato nel rispetto del principio del contraddittorio”; “dovendo provvedere ab imis all’esame del merito, il giudice di primo grado deve necessariamente disporre di un ragionevole periodo di tempo; periodo che, nel regime del vecchio testo dell’art. 34 bis C.G.S., non poteva che coincidere, allora, con il periodo di 90 giorni stabilito per la pronuncia della decisione di primo grado”; “la rimessione degli atti al primo giudice per il compimento di tale esame senza che sia consentito al medesimo di disporre di quello stesso periodo di tempo che il Codice prevede per lo svolgimento del giudizio di primo grado equivarrebbe a depotenziare in radice il principio di effettività e del giusto processo di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 C.G.S. CONI (“1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”) ; “del resto l’integrazione apportata dal legislatore sportivo al testo dell’art. 34 bis (Com. Uff.n. 17/A del 17.7.2015) muove proprio da questa chiave di lettura e dalla avvertita necessità di uniformare il termine per la celebrazione del giudizio di rinvio davanti al primo giudice (sessanta giorni) indipendentemente dall’identità dell’Organo giudicante che tale rinvio operi (Giudice di secondo grado o Collegio di garanzia dello sport)”. Tali novità normative e giurisprudenziali, ad avviso di questa Commissione, devono indurre a ritenere superato l’approdo cui è giunta la C.F.A. con la decisione a Sezioni Unite n. 63 del 28.5.2015, giacché dimostrano che il termine dettato dall’art. 34 bis CGS è un termine relativo al singolo segmento procedimentale e non all’intero grado di giudizio. Del resto, la Commissione ritiene che per la risoluzione di questioni che attengono ad aspetti procedimentali, quale quella di specie, sia preferibile prediligere l’ approccio logico –sistematico rispetto a quello puramente formale, come affermato dalla stessa CFA, che nella decisione di cui al C. U. n. 60 del 25.5.2015 così si esprime al riguardo: “in ambito processuale (rectius procedimentale), andrebbero comunque evitate interpretazioni formalistiche…… L’ inquadramento sistematico richiede la ricerca della soluzione idonea a colmare quella che nel C.G.S. appare essere una lacuna ed impone l’individuazione della norma dell’ordinamento generale (diritto comune) che governi l’ipotesi che presenti maggiori similitudini ed analogie con quella oggi posta all’attenzione della giustizia sportiva. Si deve quindi fare riferimento ad una norma che regoli una fattispecie simile, che sia espressione di un principio e che persegua uno scopo pratico replicabile per la fattispecie non regolata nell’ordinamento sportivo. Nel compimento di tale operazione, peraltro, si deve tenere presente che con il C.G.S. CONI, al quale opera esplicito riferimento il nuovo C.G.S. F.I.G.C. entrato in vigore il 1.7.2014, è stato stabilito, all’art. 2, comma 6, che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità 3 dei procedimenti di giustizia sportiva”. Si ritiene pertanto che il principio di diritto secondo cui il giudice di rinvio deve disporre di un “ragionevole lasso di tempo” per la pronuncia non possa che estendersi anche al caso, analogo, di proposizione di un secondo deferimento davanti al giudice competente a seguito dell’eccezione di incompetenza sollevata dal deferito davanti al primo organo giudicante, senza che ciò significhi compromissione dei diritti dell’incolpato. Del resto nel caso di specie, l’applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della CFA nella decisione del 28.5.2015 C.U. n. 63 condurrebbe ad un esito paradossale e contrario allo spirito della norma, in quanto il temine di 90 giorni decorrente dal primo deferimento (del 20.11.2015) era già scaduto al momento del secondo atto di deferimento, che è intervenuto il 19.2.2016, sebbene tutti gli organi coinvolti nel procedimento avessero rispettato i termini loro assegnati dall’ordinamento sportivo (entrambi i deferimenti della Procura Federale sono intervenuti entro il termine di prescrizione dell’azione e la decisione del TFN è stata resa entro il termine dell’art. 34 bis CGS). Nella specie, cioè, il mancato rispetto del termine di 90 giorni dipenderebbe non già dall’inerzia degli organi decisionali coinvolti nel procedimento né dall’inerzia della Procura Federale, ma da incidenti processuali del tutto naturali, quale è la richiesta del deferito di essere giudicato dal giudice competente, con conseguente rimessione degli atti alla Procura Federale e nuovo deferimento davanti all’organo disciplinare munito del potere di decidere. Tanto più che lo stesso CGS stabilisce dei tempi procedimentali ben precisi (si pensi per esempio al termine a comparire di 20 giorni che deve decorrere tra la comunicazione al deferito della data di udienza e il giorno del suo svolgimento), sicché pretendere il rispetto del termine di 90 giorni ex art. 34 bis CGS a partire dalla data del primo deferimento sarebbe comunque incompatibile con il rispetto dei termini procedimentali previsti per il giudizio. Si tratta del resto di principi già espressi dal TNF nelle seguenti decisioni, che la Commissione ritiene di condividere: C.U. n. 30/TNF del 17.2.15, secondo cui “tale termine [ex art. 34 bis CGS ] non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto e mette quindi l’Organo di giustizia in condizione di esercitare la potestas iudicandi. Il decorso del termine non può certo discendere dall’inerzia (vera o presunta) di altro Organo diverso da quello titolare di detta potestas. Nello specifico il termine decorre quindi dal secondo deferimento con il quale la Procura federale ha validamente esercitato azione disciplinare ponendo concretamente questo Tribunale nelle condizioni di giudicare la controversia. Il precedente deferimento ha cessato i suoi effetti (tamquam non esset) con la dichiarazione di improcedibilità in seguito alla quale la Procura ha proposto il secondo deferimento nel rispetto dei termini di prescrizione dell’illecito disciplinare, che hanno tutt’altra natura rispetto al termine previsto dall’art. 34 bis CGS”); e C.U. n. 3/TFN del 7.7.15, secondo cui “la ratio della norma è quella di porre un termine acceleratorio, determinato per fasi, entro il quale gli organi di Giustizia devono pronunciarsi. Il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare inizia nuovamente a decorrere ove il procedimento torni all’esame del TFN in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Corte Federale d’appello che travolge non solo la decisione annullata ma tutto il procedimento svoltosi dinnanzi il TFN. Non si tratta quindi di sospensione dei termini di estinzione bensì di nuovo decorso del termine. Ogni altra interpretazione viola non solo il principio di conservazione degli atti ma anche la logica, la ragionevolezza e ogni canone ermeneutico. Tra l’altro se il termine di novanta giorni per la pronuncia della decisione dovesse essere conteggiato tenendo conto dei giorni già intercorsi tra il deferimento e la prima decisione poi annullata, esso sarebbe impossibile da rispettare e introdurrebbe una abnorme causa di sospensione dei termini. Si pensi al caso di una decisione legittimamente assunta dal TFN all’ottantanovesimo giorno dal deferimento. In tal caso, adottando il criterio proposto dalla difesa dei deferiti, in caso di annullamento con rinvio da parte della CFA la decisione dovrebbe essere assunta entro un giorno”. Ne deriva che l’eccezione avanzata in via preliminare dal deferito deve essere respinta, in quanto infondata, giacché ad avviso di questa Commissione Disciplinare, nel caso di deferimento davanti ad un organo che si dichiari incompetente a seguito della relativa eccezione sollevata dal deferito e di successivo nuovo deferimento davanti all’organo competente, il termine di 90 giorni ex art. 34 bis CGS decorre ex novo e per intero dalla data del secondo deferimento, che nella specie, come detto, risale al 19.2.2016. In secondo luogo va esaminata l’eccezione con cui il deferito contesta l’utilizzabilità di gran parte degli atti di indagine per pretesa violazione del termine di cui all’art. 32 quinquies CGS. Secondo il deferito tutti gli atti di indagine compiuti dopo il 26 maggio 2015 (fra i quali le audizioni dei 4 tesserati) dovrebbero infatti ritenersi inutilizzabili in quanto compiuti oltre 40 giorni dopo la data in cui la Procura Federale ha ricevuto l’esposto del Presidente della SSD Atletico San Carlo Padova Srl (che risale al 16 aprile 2015), atteso che la Procura Federale avrebbe dovuto iscrivere immediatamente la notizia criminis nel registro. L’eccezione è infondata e pertanto deve essere respinta. L’art. 32 quinquies CGS (al pari dell’art. 47 comma 3 CGS CONI) stabilisce infatti chiaramente che il termine di 40 giorni di durata delle indagini non decorre dal giorno in cui la Procura Federale venga a conoscenza dell’illecito disciplinare, ma decorre, per espressa previsione normativa, “dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”, che nella specie è avvenuta il giorno 17.5.2015. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dal deferito, non sussiste nessuna norma dell’ordinamento sportivo che imponga alla Procura Federale di iscrivere immediatamente (o comunque entro un termine perentorio) la notizia dell’illecito nel proprio registro. Anzi, da una lettura sistematica delle norme contenute nel CGS CONI, e precisamente l’art. 47 e l’art. 51, si evince la predisposizione di un accurato meccanismo di controllo da parte della Procura Generale sulle singole Procure Federali. Controllo che si esplica attraverso un costante flusso di comunicazioni di tutte le informazioni relative ai singoli procedimenti, tanto che alla Procura Generale è dato anche di invitare il capo della Procura federale ad aprire un fascicolo d’indagine provvedendo all’iscrizione nel registro e perfino di avocare le indagini con provvedimento motivato che, però, può essere disposto soltanto dopo che il Procuratore Generale abbia invitato il Procuratore federale ad adottare, “entro un termine ragionevole”, specifiche iniziative , concrete misure o comunque atti che in difetto potrebbero pregiudicare le indagini. Perciò è evidente che l’ordinamento sportivo non impone l’immediata iscrizione della notizia dell’illecito disciplinare nel registro, ma consente di provvedervi entro un termine ragionevole, che nella specie è stato pienamente rispettato. Né può valere in contrario il riferimento alle norme processual-penalistiche operato dal deferito, sia perché non espressamente richiamate dal Codice di giustizia sportiva del Coni sia perché i registri tenuti dalle Procure della Repubblica sono sostanzialmente differenti rispetto a quelli in dotazione alle Procure federali, fatta eccezione solamente per la Procura antidoping che tiene anche il registro “atti relativi” (vedi art. 22 Codice sportivo Antidoping) che consentirebbe un’iscrizione immediata della notizia criminis anche se non allo stato sufficiente per l’avvio di un procedimento disciplinare vero e proprio per genericità dei fatti, per impossibilità di individuare immediatamente i presunti responsabili o per altri motivi. Nella specie, pertanto, tutti gli atti di indagine sono stati compiuti tempestivamente dalla Procura Federale entro il termine di 40 giorni dal 17.5.2015 e sono dunque pienamente utilizzabili. Si può infine passare ad esaminare il merito del deferimento, che risulta fondato e perciò va accolto. Dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale e in particolare dalle dichiarazioni rese dal calciatore Marco Zaggia, che confermano quelle rese dal Signor Giuseppe Tramonti, Presidente dell’Atletico San Paolo Padova SSD, risulta comprovato che il deferito abbia posto in essere un’iniziativa volta ad eludere la normativa federale in materia di pagamento del premio di preparazione. Da tali dichiarazioni emerge infatti chiaramente che il deferito, quale responsabile del settore giovanile dell’AC Cesena Spa, ha posto in essere con il Sig. Marcello Foschi, dirigente dell’ASD Virtus Cesena, una “triangolazione” volta a far tesserare fittiziamente il calciatore Marzo Zaggia per l’ASD Virtus Cesena al fine di evitare il pagamento dell’intero premio di preparazione dovuto alla società di provenienza del calciatore. È dimostrato infatti che al giocatore fu proposto il tesseramento per l’ASD Virtus Cesena esclusivamente in funzione del successivo ed immediato tesseramento per l’AC Cesena, tanto è vero che egli non si è mai neppure allenato con l’ASD Virtus Cesena, ma è stato immediatamente convocato agli allenamenti dell’AC Cesena. Né valgono in contrario le argomentazioni difensive avanzate con le ultime due eccezioni dal deferito, che, richiamando la decisione del TFN CU n. 5/TFN del 25.9.2015, invoca a proprio favore la circostanza secondo la quale nella specie l’AC Cesena Spa non sarebbe stata tenuta al versamento di alcun premio di preparazione in favore della SSD Atletico San Paolo Padova. Tali argomentazioni non tengono conto del fatto che in questa sede disciplinare a nulla rileva se il premio di tesseramento fosse dovuto o meno dall’AC Cesena Spa alla SSD Atletico San Paolo Padova, atteso che ciò che rileva è esclusivamente il fatto che il deferito abbia posto in essere un meccanismo elusivo delle norme federali, volto ad incidere sul premio di preparazione mediante un artificio formale, ossia mediante il tesseramento meramente fittizio del calciatore in questione presso l’ASD Virtus Cesena e la successiva 5 cessione a titolo temporaneo in quella che altre numerose decisioni precedenti hanno definito “sequenza temporale sospetta”. P.Q.M. dichiara il sig. LUIGI PIANGERELLI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi cinque.”
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