F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 139 del 02.05.2016), in relazione alla gara del Campionato Serie D Girone E U.S.D. Gavorrano/C.S. Scandicci 1908 S.r.l. svoltasi in data 01.05.2016 e terminata col risultato di 2-3, comminava alla squadra ospitante l’ammenda di € 800,00 “per avere nel corso del secondo tempo, alcuni propri sostenitori rivolto all’Arbitro espressioni gravemente ingiuriose”. Nel reclamo presentato, la soc. Gavorrano, premesso che la gara si è svolta in uno stato di alta concitazione, invoca l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 del C.G.S., atteso che sul posto erano presenti i Carabinieri. Inoltre si tratterebbe nella specie di espressioni isolate provenienti da una sparuta minoranza di spettatori mentre, d’altro canto, nel rapporto del Commissario di campo il comportamento dei tifosi della squadra ospitante è stato classificato come “buono”. La reclamante chiede conclusivamente l’annullamento o la revoca dell’ammenda ovvero la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia. All’odierna pubblica udienza è intervento per conto della società reclamante l’avv. Lorenzo Maestrini, il quale si è riportato agli atti ed ha insistito nelle richieste scritte. Il ricorso merita parziale accoglimento. Invero la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure (“espressioni gravemente ingiuriose”) appare severa in relazione alla natura ed all’importanza dei fatti accaduti, considerato che: a) effettivamente nel piccolo (e quindi facilmente controllabile) impianto calcistico “Malservisi Matteini” erano presenti i Carabinieri chiamati dalla U.S.D. Gavorrano; b) solo 15 dei circa 150 spettatori complessivi hanno rivolto all’arbitro apprezzamenti, di natura semplicemente ingiuriosa; c) il comportamento in generale dei sostenitori della squadra ospitante è stato definito “buono” nel rapporto del Commissario di campo. Pertanto, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, stima equo contenere l’ammenda nella misura di € 500,00. 4 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S.D. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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