F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO MERCANTINI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD PesaroFano Calcio a 5) e la SOCIETÀ ASD PESAROFANO CALCIO A 5 – (nota n. 10099/899pf14- 15/GL/pp del 24.03.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016
(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO MERCANTINI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD PesaroFano Calcio a 5) e la SOCIETÀ ASD PESAROFANO CALCIO A 5 - (nota n. 10099/899pf14- 15/GL/pp del 24.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; 4 rilevato che con atto del 24 marzo 2016 la Procura Federale ha deferito il Signor Carlo Mercatini - nella sua qualità̀ di Presidente e Legale Rappresentante della Società̀ ASD PesaroFano Calcio a 5 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società̀ per responsabilità̀ diretta ai sensi dell’art. 4, comma1, CGS; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine del 10 luglio 2014 la fideiussione per la stagione 2014/2015; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Carlo Mercatini della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla Società̀ della sanzione dell’ammenda di € 400,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà̀ e che il comportamento antiregolamentare dei deferiti risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità̀ del Legale Rappresentante della Società̀, cui èimputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. commina al Signor Carlo Mercatini, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD PesaroFano Calcio a 5 l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
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