COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 Del 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. U.S. Alte Ceccato Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 93 del 25/5/2016 –Sanzione disputa prossima gara casalinga a porte chiuse – Play-off Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 Del 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. U.S. Alte Ceccato Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 93 del 25/5/2016 –Sanzione disputa prossima gara casalinga a porte chiuse – Play-off Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. U.S. Alte Ceccato ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 93 del 25/5/2016 con la quale infliggeva il provvedimento disciplinare della disputa della prossima gara casalinga a porte chiuse per i seguenti motivi : “Riferiscono l'A. e il Secondo Assistente, che i sostenitori della società, per tutta la durata della gara hanno rivolto insulti alla terna arbitrale, producendosi in lancio d'oggetti contro l'assistente (bottiglie d'acqua e lattine di birra e bevande varie, senza colpirlo con gli oggetti, ma bagnandolo del liquido contenuto sulla schiena. Inoltre, prima dell'inizio dei due tempi hanno utilizzato fumogeni e bengala”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società A.S.D. U.S. Alte Ceccato; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che la Società ricorrente non contesta il lancio di fumogeni, limitandosi a chiedere una sanzione più proporzionata ai fatti realmente accaduti; ritenuto, tuttavia, che non viene fornito alcun elemento che possa indurre ad irrogare altra sanzione diversa e minore tenuto inoltre presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D U.S. Alte Ceccato - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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