F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRINARI TIZIANO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRINARI TIZIANO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016) Con rituale reclamo, A.C.D. Nardò propone impugnazione avverso la pronuncia del Giudice Sportivo che aveva inflitto due giornate di squalifica al proprio calciatore Prinari, per essere stato espulso ed aver rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara Asserisce la reclamante l’eccessiva afflittività della pena comminata e deduce, a sostegno delle proprie ragioni, l’erronea refertazione del rapporto di gara, sulla base della quale sarebbe stata irrogata la squalifica, Prima di ogni ulteriore considerazione merito, merita apposita disamina l’affermazione dell’erronea refertazione. Il rapporto di gara è fonte privilegiata di prova e non può essere disatteso con argomentazioni contrarie, mentre devesi osservare che la decisione arbitrale, ancorché in ipotesi errata, non può essere sindacata dalla giustizia sportiva. Ritenute assorbenti le dette considerazioni, non può, comunque essere mai ritenuta comprensibile e giustificabile alcuna reazione, quando la stessa sfoci in gravi offese personali nei confronti del direttore di gara. Il senso letterale della parola pronunciata, peraltro, non necessita di alcuna interpretazione, essendo chiaro il contenuto offensivo che con la stessa è stato espresso e la sanzione inflitta, in relazione all’espulsione comminata ed all’offesa proferita, appare equa e non suscettibile di più attenuata valutazione. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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