F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO POL. REAL CEFALÙ AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA N. 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 752 del 4.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO POL. REAL CEFALÙ AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA N. 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 752 del 4.5.2016) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Cefalù/Virtus Rutigliano, disputato in data 30.4.2016, il Giudice Sportivo infliggeva alla Polisportiva Real Cefalù A.S.D. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) le sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 e dell’obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse per: (i) “corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale per tutta la durata dell’incontro”; (ii) “il lancio di numerosi sputi da parte dei medesimi sostenitori nei confronti dell’arbitro numero 2 che veniva attinto in più parti del corpo e della testa”; (iii) essersi alcuni suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, introdotti indebitamente “nello spazio antistante gli spogliatoi, colpendo con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale”; Il Giudice Sportivo precisava che, a seguito di quanto sopra, “gli arbitri, di comune accordo col Commissario di Campo, chiamavano la forza pubblica e ritardavano la ripresa del secondo tempo fino all’arrivo dei carabinieri”, aggiungendo, altresì, che “nel corso del 2° tempo le intemperanze da parte dei sostenitori costituite dalle ingiurie e lanci di sputi proseguivano fino alla fine della gara”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale assumeva che l’atteggiamento della terna arbitrale sarebbe risultato da subito molto carente sotto l’aspetto tecnico-professionale e che tale circostanza avrebbe surriscaldato gli animi dei sostenitori, istigandoli alla protesta. La Società aggiungeva, altresì, che gli ufficiali di gara, nei referti, avrebbero riportato una descrizione non veritiera dei fatti ed avrebbero accentuato episodi sporadici, che, in realtà, non hanno mai messo in pericolo la prosecuzione ed il normale svolgimento della gara e l’incolumità personale degli ufficiali stessi. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 19.5.2016, nessuno è comparso per la Società. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Cefalù non possano che considerarsi oggettivamente come una manifestazione di grave violenza ed intimidazione, concretamente pericolosa ed offensiva per la stessa incolumità degli ufficiali di gara. Di conseguenza, la sanzione irrogata deve essere ritenuta congrua. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Real Cefalù di Cefalù (Palermo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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