• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO 274/PF Proc. 391 pf 2015-16 N. 242 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: PAGANO MAFALDA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BELLIZZI (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; CONTRONE PASQUALE, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; BASSO MICHELE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5; 39 E 43, COMMI 1 E 6, DELE N.O.I.F.); A.S.D. REAL BELLIZZI (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO 274/PF Proc. 391 pf 2015-16 N. 242 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: PAGANO MAFALDA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BELLIZZI (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; CONTRONE PASQUALE, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; BASSO MICHELE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5; 39 E 43, COMMI 1 E 6, DELE N.O.I.F.); A.S.D. REAL BELLIZZI (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.
La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato in una gara ufficiale dalla società ASD Real Bellizzi, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Basso Michele con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del presidente, sig.ra Pagano Mafalda l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società Real Bellizzi ed il suo presidente Pagano non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Controne Pasquale, tre giornate di squalifica; per il presidente, sig.ra Pagano Mafalda e per il dirigente, sig. Basso Michele, diciotto mesi di inibizione ed infine, per la società Real Bellizzi, un punto di penalizzazione e 800,00 euro di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la società Real Bellizzi alla data ella gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato dalla regolarità del Campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Controne Pasquale è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Controne Pasquale, la squalifica per tre giornate di gara; al dirigente, sig. Basso Michele, l’inibizione per mesi due; al presidente, sig.ra Pagano Mafalda, l’inibizione per mesi due; alla società Real Bellizzi, l’ammenda di euro 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito.
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Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO 274/PF Proc. 391 pf 2015-16 N. 242 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: PAGANO MAFALDA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BELLIZZI (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; CONTRONE PASQUALE, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; BASSO MICHELE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5; 39 E 43, COMMI 1 E 6, DELE N.O.I.F.); A.S.D. REAL BELLIZZI (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S."