F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CFA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CFA del 10 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SS. FIDELIS ANDRIA 1928 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. FIORE FRANCESCO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE; – INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. LACASELLA FRANCESCO VALERIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85 LETTERA C) PARAGRAFO VII N.O.I.F., NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7290/587 PF15-16 SP/BLP DEL 22.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 54/TFN del 16.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CFA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CFA del 10 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SS. FIDELIS ANDRIA 1928 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. FIORE FRANCESCO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE; - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. LACASELLA FRANCESCO VALERIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85 LETTERA C) PARAGRAFO VII N.O.I.F., NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 7290/587 PF15-16 SP/BLP DEL 22.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 54/TFN del 16.2.2016) Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 54/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato in data 22.1.2016 dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Fiore Francesco e del sig. Lacasella Francesco Saverio, rispettivamente amministratore unico e presidente del collegio sindacale della società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l. (di seguito anche Fidelis Andria), nonchè della stessa società del Fidelis Andria per gli addebiti di seguito trascritti: a) il Sig. Fiore per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10 comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 85 lett. c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per la mensilità di agosto 2015; b) il Sig. Lacasella e lo stesso Sig. Fiore per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8 comma 1 C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16.10.2015, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2015; c) e, infine, quanto alla predetta società della Fidelis Andria per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato, come sopra ricostruito, dei suoi dirigenti ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.. All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato nei confronti dei deferiti le seguenti sanzioni: - al Sig. Francesco Fiore, l’inibizione di mesi 3 (tre); - al Sig. Lacasella Francesco Valerio, l’inibizione di mesi 2 (due); - alla Società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l., la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). Avverso la suindicata decisione i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna: 1) L’atto di deferimento esaurirebbe ogni profilo di contestazione nel mancato deposito, nei termini previsti dalla disciplina di settore, della documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi fiscali e nella produzione di una dichiarazione attestante circostanze che si ipotizzano essere non veritiere. Di contro, il giudice di prime cure avrebbe condannato i deferiti muovendo da un fatto diverso e cioè dall’omesso pagamento delle somme (asseritamente) dovute; 2) La società ricorrente non avrebbe inteso sottrarsi alla normativa federale offrendo piuttosto un’interpretazione dell’articolo 85 delle NOIF coerente con la normativa statale (id est d.p.r. 600/73): la normativa federale imporrebbe alle società affiliate di documentare entro un termine prestabilito l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef rispetto a quanto effettivamente corrisposto nel bimestre precedente. Ed a tali principi si sarebbe ispirata la condotta della società ricorrente facendo al riguardo applicazione del cd. principio di cassa. Tanto in ragione del fatto che gli stipendi dovuti dalla società Fidelis Andria ad alcuni professionisti e dipendenti per il mese di agosto 2015 sarebbero stati corrisposti con più versamenti, alcuni effettuati nel mese di settembre ed altri in quello di ottobre, con conseguente slittamento temporale, quanto alle corrispondenti ritenute, degli adempimenti richiesti dalla normativa federale; 3) L’applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica non troverebbe comunque riscontro nella previsione di cui all’art. 10 comma 3 primo cpv del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto più in ragione della sussistenza del cd. errore scusabile, reso ancor più evidente dal fatto che la società ricorrente è stata costituita solo di recente e che la normativa di riferimento è stata fatta oggetto di apposita riunione convocata per il 10.11.2015 (dopo dunque i fatti qui in rilievo) proprio al fine di illustrare le corrette procedure applicative; 4) Le medesime argomentazioni dovrebbero far concludere anche per il proscioglimento dei deferiti dall’ulteriore contestazione in addebito, dovendo infatti escludersi l’ipotizzata falsità della dichiarazione. I medesimi motivi di gravame sono stati ribaditi dai reclamanti nel corso dell’udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso. La Corte di Appello Federale, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’odierna riunione, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione. Motivi della decisione La Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accolto nei limiti di seguito indicati. L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sul duplice addebito elevato con l’atto di deferimento del 22.1.2016, come sopra riportato, ed integralmente convalidato dal giudice di prime cure con la decisione qui gravata. Segnatamente, è stata fatta oggetto di contestazione ai deferiti (odierni ricorrenti), anzitutto, una condotta omissiva, consistente nel mancato deposito, alla data del 16.10.2015, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento, delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2015. Tanto in ragione del fatto che, nella riunione del 15.12.2015, la Co.Vi.So.C, nell’esaminare il report relativo alla società Fidelis Andria, riscontrava il tardivo versamento, per un ammontare di € 13.784,72, di quota parte delle ritenute irpef relative al mese di agosto 2015, che venivano infatti pagate solo il 12.11.2015 (invece del 16.10.2015). L’atto di incolpazione attrae poi nell’ambito della contestazione anche la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S., in ragione della produzione alla Co.Vi.So.C. di dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef del mese di agosto 2015. Ritiene la Corte che non possa essere condivisa, riguardo al primo segmento della condotta in contestazione (id est capo a ovvero, per la parte corrispondente, anche il capo c), la decisione di prime cure. E tanto in accoglimento dei motivi specifici di appello con cui la ricorrente si duole dell'intima e conclamata contraddittorietà, nella fattispecie, del deferimento evidenziando, a tal riguardo, che l’atto d’accusa, allo stesso tempo, formalmente imputa l’omesso deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef ed il contenuto non veridico della dichiarazione (che lo stesso Ufficio requirente questa volta riconosce come) depositata. Sul punto, mette conto evidenziare che l’atto di deferimento, per la parte qui di più diretto interesse (capo a), esaurisce il contenuto della contestazione nella seguente formula “…omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef…”. Com’è noto, l’atto di incolpazione è la misura che governa, quale ineludibile paradigma di riferimento, ogni passaggio della successiva verifica giustiziale: dalla selezione delle prove ammissibili fino alla decisione finale che dovranno essere strettamente correlate all’incolpazione. D’altro canto, occorre soggiungere che l’atto di deferimento assolve, nell’economia della disciplina di settore, anche ad una funzione di garanzia nei confronti dell’incolpato consentendogli di orientare in modo utile le proprie difese rispetto al contenuto degli addebiti in esso compendiati. All’atto di incolpazione si riconnette, dunque, anche la piena espansione della garanzia del contraddittorio, precipitato tecnico dell’incomprimibile diritto di difesa che trova ampio riconoscimento anche all’interno dell’ordinamento federale. In ragione di quanto fin qui evidenziato appare, dunque, di tutta evidenza l’ineludibile necessità di un ferma e rigorosa aderenza del decisum all’enunciato fattuale compendiato nell’atto di incolpazione, le cui implicazioni di possibile rilievo disciplinare non possono che essere desunte dal significato fatto palese dall’espressione descrittiva all’uopo utilizzata. Tale approdo, a garanzia della pienezza del contraddittorio e delle potenzialità difensive, deve ritenersi vieppiù predicabile ove – com’è nel caso di specie - il procedimento risulti promosso nei confronti di società di recente costituzione, non sempre edotte delle prassi invalse presso l’ufficio requirente quanto alle tecniche di contestazione degli addebiti. Orbene, facendo applicazione dei suddetti postulati, appare di tutta evidenza come l’addebito recepito nel primo capo dell’atto di incolpazione (capo a, richiamato, in parte, per relationem anche nel successivo capo c), debba essere individuato nell’omesso deposito, secondo la tempistica prevista dall’ordinamento federale, di una dichiarazione, attestante nella fattispecie l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef per la mensilità dell’agosto 2015. La piana lettura dell’atto di deferimento esaurisce, dunque, nei termini suddetti i profili di contestazione censurando, in apice, la radicale mancanza, alla scadenza prescritta, di una dichiarazione riferibile alla Fidelis Andria. Di contro, ove correttamente ricostruita la fattispecie contestata nell’atto di deferimento non può che concludersi, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure, per la palese insussistenza del fatto addebitato. Ed, invero, la produzione documentale versata in atti reca evidenza, contrariamente a quanto ritenuto dall’organo d’accusa, di una dichiarazione presentata dalla suddetta società, acquisita al protocollo 4726 della F.I.G.C. il 16.10.2015 ed avente ad oggetto proprio l’attestazione della puntuale cura dei suddetti adempimenti. D’altro canto, la chiara riprova di quanto appena evidenziato si coglie attraverso l’integrale lettura dell’atto di deferimento che, in modo evidentemente contraddittorio, eleva, al capo b), un ulteriore, autonomo addebito, contestando, questa volta, il contenuto non veridico della dichiarazione presentata dalla Fidelis Andria circa i versamenti delle ritenute Irpef. In altri termini, la stessa procura federale – che al capo a) negava, in radice, l’esistenza, al 16.10.2015, del deposito di una dichiarazione della Fidelis Andria – riconosce, al capo b), che una dichiarazione sui profili qui in rilievo risultava effettivamente presentata, ritenendola, però, non genuina. Riservando all’immediato prosieguo la delibazione di tale ulteriore addebito (il capo b), deve concludersi, quanto al primo - in riferimento cioè alla condotta contestata al capo a) e, per la parte corrispondente, al capo c) - per l’insussistenza del fatto, risultando effettivamente depositata, in tempo utile, dalla società della Fidelis Andria una dichiarazione attestante il versamento delle ritenute irpef anche rispetto alla mensilità di agosto 2015. Venendo ora allo scrutinio del capo b), il ricorso non ha pregio. Al riguardo, è sufficiente notare che, nella dichiarazione resa dalla Fidelis Andria, si attesta espressamente “che la società, alla data odierna, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute irpef e dei contributi Inps, relativi agli emolumenti dovuti, per le mensilità di luglio e agosto 2015 compreso, ai tesserati, con contratti ratificati dalla Lega competente”. Vale premettere, alla stregua di una piana lettura della divisata formula certificativa, che la società ricorrente ha fatto univoco ed esclusivo riferimento, nel dichiarare l’avvenuto versamento delle ritenute di legge, agli emolumenti dovuti e non già quelli effettivamente erogati nel bimestre qui in rilievo, come oggi invece sostenuto nel mezzo di gravame. Ed è, dunque, in rapporto ad essi (emolumenti dovuti) che ha attestato l’effettivo versamento delle ritenute irpef anche in riferimento alla mensilità di agosto 2015, circostanza, viceversa, smentita dalle risultanze degli accertamenti svolti dalla Covisoc. Ed, invero, nella riunione del 15.12.2015, il predetto organo, nell’esaminare il report relativo alla società Fidelis Andria, riscontrava il tardivo versamento, per un ammontare di € 13.784,72, di quota parte delle ritenute irpef relative al mese di agosto 2015, che venivano infatti pagate solo il 12.11.2015 (invece del 16.10.2015). Da quanto fin qui evidenziato discende dunque la sussistenza dell’addebito contestato al capo b) dell’atto di deferimento (e, per la parte corrispondente, anche del capo c), atteso il contenuto non genuino della dichiarazione depositata il 16.10.15 dagli odierni deferiti, nella parte in cui attesta l’avvenuto, tempestivo versamento, alla data del 16.10.2015, delle ritenute relative agli emolumenti dovuti (e non corrisposti) per il bimestre luglio ed agosto 2015. D’altro canto, la stessa ricorrente ha ammesso che tale versamento è intervenuto, in parte, in epoca successiva in ragione dello slittamento della corresponsione di parte delle spettanze dovute, per il suddetto periodo, ai propri tesserati. Né assumono rilievo scriminante le residue argomentazioni difensive svolte dalla parte ricorrente per accreditare la propria buona fede non potendo, di certo, ammettersi un’ipotesi di errore scusabile rispetto ad una condotta illecita il cui elemento centrale è rappresentato dal confezionamento di una dichiarazione palesemente non genuina, direttamente imputabile, anche sul piano dell’elemento psicologico, ai deferiti siccome da essi sottoscritta. Quanto al trattamento sanzionatorio, da intendersi dunque circoscritto ai soli capi b) e c) - quest’ultimo però solo in riferimento alla condotta sub b - rileva la Corte che la relativa cornice di riferimento debba essere mutuata dal contenuto precettivo di cui all’art. 8 C.G.S., siccome norma speciale. Occorre, altresì, soggiungere che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto ed alla complessiva condotta tenuta dai deferiti, dirigenti di una società solo di recente passata al calcio professionistico, la pena edittale va attenuata onde renderla proporzionata alla valenza offensiva dei fatti in addebito, così graduandola anche in ragione del diverso ruolo societario rivestito dai deferiti: - al sig. Fiore Francesco la sanzione dell’inibizione per mesi 2; - al sig. Lacasella Francesco Valerio la sanzione dell’inibizione per mesi 1; - alla società Fidelis Andria 1928 la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, con diffida. Per questi motivi la C.F.A. a Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l.di Andria infligge al sig. Fiore Francesco la sanzione dell’inibizione per mesi 2, al sig. Lacasella Francesco Valerio la sanzione dell’inibizione per mesi 1, alla società Fidelis Andria 1928 la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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