F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CFA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CFA del 10 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 6.2.2017 INFLITTA AL CALC. CANDINO GIUSEPPE SEGUITO GARA SANTA MARIA 2012/SIMONE FIERRO DEL 6.2.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 dell’11.2.2016 – Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CFA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CFA del 10 Giugno 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 6.2.2017 INFLITTA AL CALC. CANDINO GIUSEPPE SEGUITO GARA SANTA MARIA 2012/SIMONE FIERRO DEL 6.2.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 dell’11.2.2016 - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)
Con rituale ricorso ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S., il Presidente Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 75 dell’11.2.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania – L.N.D., seguito gara Santa Maria 2012/ASD Simone Fierro F.C., ha inflitto al tesserato di quest'ultima Società, Candino Giuseppe, la squalifica sino al 6.2.2017 in quanto “al 39' del secondo tempo ingiuriava e minacciava il direttore di gara e lo colpiva con una violenta testata, provocandogli capogiri e lesioni del labbro”; ciò determinava la sospensione definitiva della gara, decretata dall'Arbitro. A motivo del ricorso il Presidente Federale adduceva l'evidente inadeguatezza della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, chiedendone la riforma. Alla seduta del 22.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Federale D'Appello – Sezioni Unite, nessuno è comparso per la Presidenza federale e per il sig. il Candino Giuseppe. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Si osserva, all'uopo, che la condotta posta in essere dal Candino, al di là dell'ingiuria e della minaccia rivolta al Direttore di gara, è connotata da atti di particolare violenza e gravità ed è punibile, nel rispetto del principio di afflittività, con la sanzione, come previsto dall'art. 19 n. 1, lett. f), C.G.S., a tempo determinato che questa Corte indica nella misura di anni quattro, considerato anche che le lesioni inferte hanno costretto l'Arbitro a decretare la sospensione definitiva della gara. Per questi motivi la C.F.A., a Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, ridetermina la sanzione della squalifica al calc. Candino Giuseppe fino a tutto il 6.2.2020.
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