F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/TFN del 14 Giugno 2016 (222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO FABBRI (Presidente della Società ASD Verucchio), MARCO RAVELLI (team manager della Società AC Rimini 1912 Srl), Società ASD VERUCCHIO e AC RIMINI 1912 Srl – (nota n. 11539/645 pf15-16/MS/vdb del 20.04.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/TFN del 14 Giugno 2016
(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO FABBRI (Presidente della Società ASD Verucchio), MARCO RAVELLI (team manager della Società AC Rimini 1912 Srl), Società ASD VERUCCHIO e AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 11539/645 pf15-16/MS/vdb del 20.04.2016).
La Procura Federale, con atto in data 20 aprile 2016, deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Sigg.ri Ravelli Marco e Fabbri Claudio, per avere gli stessi nella qualità di Presidenti e legali rappresentanti della AC Rimini e ADS Verucchio, in violazione dell’art. 1 bis 1° comma CGS in relazione all’art. 34 punto 1 Regolamento L.N.D., organizzato, senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi della L.N.D., un incontro amichevole tra le squadre ASD Verucchio ed AC Rimini svoltasi la sera del 20 agosto 2015, con la partecipazione di una terna arbitrale composta da elementi estranei all’ordinamento federale; deferiva, inoltre le due Società, AC Rimini e ADS Verucchio per violazione dell’articolo 4 co. 1 CGS per responsabilità diretta. Il Patteggiamento Rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ed la Società AC Rimini 1912 Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società AC Rimini 1912 Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per la Società AC Rimini 1912 Srl, sanzione dell’ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - 3 (tre) mesi di inibizione a carico del Sig. Claudio Fabbri; - 3 (tre) mesi di inibizione a carico del Sig. Marco Ravelli; - € 600,00 (Euro seicento/00) di ammenda a carico della Società ASD Verucchio; I motivi della Decisione La sera del 20 agosto 2015 presso la struttura sportiva della ASD Verucchio, alle ore 20 tra le squadre della ASD Verucchio e della AC Rimini 1912 Srl, veniva effettuata una gara amichevole, diretta da una terna non appartenente all’ordinamento federale. Presente alla manifestazione sportiva in qualità di spettatore, si trovava il Sig. Paolo Pigiani, Presidente dell’AIA di Rimini, il quale, verificato che la gara si svolgeva in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dall’art. 34 del Regolamento L.N.D. segnalava con lettera in data 24.08.2015 al Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna e agli altri organi competenti, l’avvenuto svolgimento della gara. La Procura Federale investita della vicenda svolgeva le necessarie indagini acquisendo la documentazione relativa alle due compagini sportive ed alle loro rappresentanze legali, oltre alle dichiarazioni dei diretti interessati, Sig. Fabbri Claudio e Ravelli Marco, il primo quale Presidente della ASD Verucchio, il secondo quale Team Manager della AC Rimini, entrambi confermavano lo svolgimento della gara pur definendolo un “allenamento”, piuttosto che una “gara amichevole” e quindi soggetta ad autorizzazione. Il Sost. Proc. Federale convocava anche il Sig. Pigiani, Presidente A.I.A. Rimini, presente alla gara il quale confermava la natura amichevole della gara, peraltro innanzi ad un pubblico pagante. Le dichiarazioni rese e gli atti acquisiti in particolare l’atto di comunicazione di effettuazione di attività reso alla SIAE e nel quale si definisce l’incontro, quale gara amichevole costituiscono una prova inconfutabile che la manifestazione svoltasi era da ritenersi assoggettata al regime di cui all’art. 34 punto 1 del regolamento della L.N.D. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00) a carico della Società AC Rimini 1912 Srl. Irroga ai Sigg. Marco Ravelli e Claudio Fabbri la inibizione per mesi 3 (tre) ed alla Società ASD Verucchio l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00)
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