FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 443/A del 22/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAURIZIO ROMEI – società U.S. SETTIGNANESE A.D.S.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 443/A del 22/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAURIZIO ROMEI - società U.S. SETTIGNANESE A.D.S. - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 130 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MAURIZIO ROMEI, e della società U.S. SETTIGNANESE A.D.S., avente ad oggetto la seguente condotta: MAURIZIO ROMEI, allenatore di base, nonché Presidente protempore della U.S. Settignanese A.D.S., nel corso della stagione sportiva 2014/2015, quale allenatore delle squadre 1° e 2° Esordienti A della società in violazione dell’art. 1 bis del CGS, in riferimento all’articolo 38, 1 comma, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione sportiva 2014/2015 del Settore Giovanile Scolastico; A) per aver tenuto reiteratamente, durante gli allenamenti e nel corso degli incontri ufficiali, un comportamento connotato da una costante mancanza di rispetto verso alcuni suoi giovanissimi calciatori, trasferendo ai minori messaggi altamente negativi e, comunque, assolutamente non conformi ai valori sportivi ed al suo ruolo precipuo di educatore; B) nell’Aprile 2015, nel corso di un torneo in Barcellona, al quale partecipavano le squadre Esordienti della U.S. Settignanese A.D.S., ove risultava formalmente titolare di responsabilità tutoriali verso i calciatori minori, atteso la sottoscrizione di un apposito modulo di accompagnamento rilasciato dalla Questura di Firenze il 16/03/2015, essersi disinteressato completamente dei ragazzi della 2° squadra Esordienti e della organizzazione che li riguardava, abbandonandoli per ore sui campi di calcio, senza neppure provvedere al loro pranzo, per poi rientrare tranquillamente insieme ad un'altra squadra in hotel. U.S. SETTIGNANESE A.S.D., per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Romei Maurizio al momento della consumazione delle contestate violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio ROMEI in proprio e nell’interesse della società U.S. SETTIGNANESE A.S.D., in qualità di Presidente;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Maurizio ROMEI e di 600,00 Euro di ammenda per la società U.S. SETTIGNANESE A.S.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it