F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/TFN del 27 Giugno 2016 (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO SCATIGNA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD LC Five Martina Franca), Società ASD LC FIVE MARTINA FRANCA – (nota n. 11964/919 pf13- 14/MS/vdb del 29.04.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/TFN del 27 Giugno 2016
(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO SCATIGNA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD LC Five Martina Franca), Società ASD LC FIVE MARTINA FRANCA - (nota n. 11964/919 pf13- 14/MS/vdb del 29.04.2016).
Il deferimento
Con provvedimento del 29.04.2016, il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Cosimo Scatigna, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD LC Five Martina Franca, per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la compagine societaria presieduta, della violazione disciplinare ascritta a quest’ultima ex art. 4, comma 4, CGS, in relazione all’art. 62, comma 2, NOIF, avendo omesso di garantire la sicurezza nelle aree adiacenti il Palazzetto dello sport prima dell’inizio della gara ASD LC Five Martina Franca-ASD Asti Calcio a 5 (disputata il 12.04.2015 e valevole per il campionato di Serie A Calcio a 5), pertanto, consentendo ad un gruppo di giovani tifosi locali di manifestare violente e gravi minacce verbali nei confronti dei tesserati piemontesi, con intimazione di perdere la gara, come meglio riportato nella parte motiva dell’atto di deferimento. Nel contempo, in ordine alle medesime violazioni disciplinari ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, oltre che ovviamente per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, è stata deferita anche la Società ASD LC Five Martina Franca. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da un esposto trasmesso dal Presidente della Società ASD Asti Calcio a 5, Prof.ssa Maria Cristina Truffa, sia alla Procura Federale che al Presidente della Divisione Calcio a 5, mediante il quale, in sostanza, veniva denunciato un grave episodio di violenza verbale occorso in danno dei tesserati e dello staff della compagine societaria piemontese ad opera di non meglio identificati soggetti, al momento dell’arrivo del pullman della squadra ospite nei pressi del Palazzetto dello sport di Martina Franca (TA). In particolare, in base alla ricostruzione dei fatti operata dal denunciante, il predetto automezzo, giunto nei presso dell’impianto sportivo intorno alle ore 17.00 del 12.04.2015, veniva dirottato dall’area riservata all’ingresso atleti (ingresso principale) a quella, secondaria, riservata invece all’ingresso del pubblico, abbastanza distante dalla prima; a quel punto, alcuni sostenitori pugliesi, approfittando dell’apertura automatica delle porte attivata dall’autista, facevano irruzione sul pullman, per così dire, minacciando, nei confronti dei tesserati e dello staff della compagine societaria piemontese, gravi ritorsioni qualora l’ASD Asti Calcio a 5 non avesse perso la gara che di lì a poco avrebbe avuto inizio. Di qui il deferimento elevato nei confronti del Sig. Cosimo Scatigna, nella sua qualità, in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante al medesimo ascritto, e per esso il contestuale deferimento della Società ASD LC Five Martina Franca, anche per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS. Il dibattimento Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 5 (cinque) di inibizione a carico del Sig. Cosimo Scatigna; - € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda a carico della Società ASD LC Five Martina Franca. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. L'esposto del Presidente, Prof.ssa Maria Cristina Truffa, in uno con la denuncia-querela del Dirigente, Sig. Alexandre Ricardo De Souza, nonché le rispettive dichiarazioni rese in sede di audizione personale, delineano una ricostruzione dei fatti puntuale e ampiamente circostanziata, sia sotto il profilo spazio temporale sia con riferimento alle modalità attraverso cui si sarebbero verificati tutti gli accadimenti; e ciò, senza che né quanto refertato dal Commissario di campo, Sig. Michele Zanna, né quanto dichiarato nel corso delle indagini da parte del Sig. Cosimo Scatigna e dai figli, Sig. Andrea Martino Scatigna e Sig.ra Veronica Scatigna, dei quali si rileva l’interesse a riferire circostanze all’ASD LC Five Martina Franca favorevoli, possano in qualche modo rivelarsi elementi idonei a confutare l'assunto dei denuncianti e dunque a offrirne una diversa interpretazione. Pertanto, l’odierno Organo giudicante ritiene che effettivamente la Società ASD LC Five Martina Franca e il suo Presidente, Sig. Cosimo Scatigna, non abbiano approntato ogni più opportuna misura al fine di garantire adeguatamente l’ordine la sicurezza, in particolare, nelle aree immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, nonostante detta Società, sotto tale profilo risulti essersi in minima parte attivata, come emerge dal referto di gara esteso dal predetto Commissario di campo. Congrue appaiono le sanzioni come e da dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga a carico del Sig. Cosimo Scatigna la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e a carico della Società ASD LC Five Martina Franca quella dell’ammenda di importo pari a € 1.000,00 (Euro mille/00).
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