COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 dell’ 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NOVA SIRI AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CANITANO ANTONIO PUBBLICATA SUL CU N.70 DEL 02.02.2016
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 118 dell’ 16/06/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
4.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NOVA SIRI AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CANITANO ANTONIO PUBBLICATA SUL CU N.70 DEL 02.02.2016
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società A.S.D. NOVA SIRI avverso la Decisione del Giudice Sportivo relativo alla squalifica del calciatore CANITANO ANTONIO pubblicata sul C.U. n.70 del 02.02.2016;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, nella persona del suo Dirigente Avv. Melidoro;
Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S. all’audizione del D.G. e dell’A.A.1.;
Premesso come questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, con provvedimento pubblicato su C.U. n° 90 del 29.03.2016, in forza delle seguenti motivazioni: “Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla ASD NOVA SIRI CALCIO avverso la squalifica del proprio calciatore CANITANO ANTONIO e l’ammenda in suo danno comminata, come riportate nel C.U. n° 70 del 02.02.2016; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, nella persona del suo Dirigente Avv. Melidoro; Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S. all’audizione degli Ufficiali di gara: D.G. e A.A.1; Rilevato come l’esame di referto e supplemento di rapporto agli atti del procedimento allegati e ancora l’incrocio delle deposizioni di Ufficiali di gara e Sodalizio ricorrente in sede di comparizione assunte, non consentano, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti (dichiarazioni del A.A.1), a questo Collegio di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all’accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso onde poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Ritenuto, per l’effetto, come questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario procedersi ex art. 34 comma 4 C.G.S. ad adeguato approfondimento da parte della Procura Federale di tutte le fattispecie in corso di audizione emerse” avesse disposto la sospensione del procedimento pendente nei confronti del calciatore CANITANO ANTONIO, disponendo che i relativi atti venissero trasmessi alla competente Procura Federale e avesse mandato alla Segreteria del C.R.B. per gli adempimenti di sua competenza, riservando all’esito ogni decisione, anche in riferimento alla tassa reclamo;
Osservato come la ripetuta Procura Federale interessata della vicenda con nota n° 1666 del 04.04.2016, assunta a protocollo n. 10888 in data 08.04.2016, abbia assolto il conferito incarico mercé lo scrupoloso svolgimento dei richiesti accertamenti compendiati nella relazione del 06/05/2016 a questa Corte inviata il 13/05/2016;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Ritenuto, come, dall’analisi del carteggio dalla Procura Federale prodotto a sostegno della propria attività investigativa, sia stato possibile far emergere un quadro probatorio confermativo delle responsabilità al calciatore CANITANO ANTONIO ascritte riguardo la condotta violenta da questi tenuta in danno dell’A.A.1. e, dapprima, ingiuriosa, offensiva e minacciosa in danno dello stesso nonché del D.G.;
Considerato come le contraddizioni tra le articolazioni difensive della Società reclamante, gli atti ufficiali di gara e i loro supplementi emerse in sede di audizione e così nella prima fase del procedimento disciplinare, sembrino aver trovato convincente risoluzione nell’alveo dell’indagine dalla Procura Federale assolta, con univoci e convergenti elementi atti a comprovare dinamica e natura del comportamento che il tesserato CANITANO ANTONIO avrebbe tenuto con specifico riferimento alle circostanze di tempo e di luogo in supplemento di rapporto evocati;
Osservato a tal proposito come la stessa Procura Federale, che ha superato le divaricazioni che i contenuti di referto e loro integrazioni da un lato e audizione dell’A.A.1 resa, hanno fatto registrare, a conclusione della propria relazione e più precisamente a pagina 4, si sia espressa circa la condotta violenta dal calciatore CANITANO ANTONIO tenuta.
Stimato più nel dettaglio come l’A.A.1 “alla domanda esplicita relativa alla certezza che a sferrare il calcio fosse stato il calciatore n. 8, così rispondeva:” - “Si, lo dico con assoluta certezza. Infatti, dopo aver ricevuto il calcio, mi sono subito girato e ho constatato che l’unica persona a trovarsi alle mie spalle, era il giocatore n. 8 CANITANO Antonio, ossia quello che era stato appena espulso per le proteste. Ricordo di avergli puntato il dito e gli ho gridato di aver visto che era stato lui a sferrare il calcio”.
Ritenuto alla stregua di quanto precede come la ricostruzione dei fatti in relazione ai quali è stata comminata la squalifica del calciatore CANITANO ANTONIO resistita dal reclamo in oggetto, stante l’impegno dalla Procura Federale dispiegato, abbia consentito il raggiungimento di certezza riguardo le modalità della dedotta aggressione;
Osservato come ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. possano essere utilizzati ai fini della prova gli atti di indagine della Procura Federale e come dall’analisi di questi, sia comunque emersa la responsabilità del calciatore CANITANO ANTONIO riguardo la condotta da questi tenuta nei confronti degli Ufficiali di gara;
Acclarato, ancora, come, benché dalla deposizione del D.G. sia stato possibile documentare come fossero state lanciate all’indirizzo dell’A.A.2 pigne e non pietre, contrariamente a quanto erroneamente riportato nel richiamato C.U. n° 70 del 02.02.2016, tale fattispecie, in ragione della natura intrinsecamente pericolosa e potenzialmente lesiva per l’incolumità fisica dei bersagli e ove ulteriormente collegata alla offensiva e irriguardosa condotta a fine gara di un Dirigente del ricorrente Sodalizio, che è da ritenersi quindi responsabile, e di altri soggetti non distinta, non possa essere riconosciuta come attenuante in proiezione di una ipotetica mitigazione dell’ammenda;
Accertato, in definitiva, come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, possano dirsi non aver trovato alcun riscontro utile ad abilitare questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ad una seppur parziale riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento delle irrogate sanzioni;
P.Q.M.
rigetta il reclamo dalla Società ASD NOVA SIRI avverso la squalifica inflitta al calciatore CANITANO ANTONIO, come riportata sul C.U. n° 70 del 02.02.2016;
conferma l’ammenda di Euro 250,00, come riportata sul C.U. n° 70 del 02.02.2016;
dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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