COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 7 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 7 GIUGNO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: -Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale, -letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 722pf15-16 avente a oggetto: “Mancato adempimento da parte della soc. Roggiano Calcio 1973 di corrispondere al tecnico Sig. Mari Luigi l'importo complessivo di €7.280,40 secondo quanto deciso dal CA presso la LND con CU 1 del 28.9.15; -vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; -vista la comunicazione pervenuta in data 24.03.2016 dai soggetti sottoposti alle indagini; -rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare: decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), comunicata alla società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 22.10.2015; nota del Comitato Regionale Calabria del 14.12.2015, pervenuta alla Procura Federale in data 17.12.2015, con cui si segnalava l’inadempimento della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973; comunicazione mail, inviata dal C.R. Calabria alla Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 in data 23.10.2015, avente ad oggetto “Pagamento vertenza delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., DEL 28/09/2015”, con conferma di lettura del 26.10.2015; raccomandata A/R del 26.10.2015, inviata dal C.R. Calabria alla Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 e, p.c., al Sig. Luigi Mari avente ad oggetto “Pagamento vertenza delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., DEL 28/09/2015 Prot. 36/45 del 16/10/2015, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 punto 7)”; organigrammi s.s. 14-15 e s.s. 15-16 della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973; -rilevato che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso che: in data 28.09.2015, il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore, Sig. LUIGI MARI, condannava la società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 al pagamento in favore dello stesso della somma di € 7.280,40; la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND veniva comunicata alla società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 mediante lettera raccomandata ricevuta in data 22.10.2015; la Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale; -ritenuto che quanto comunicato dai soggetti sottoposti alle indagini con la propria nota del 24.03.2016 conferma l’attuale persistenza dell’inadempimento della società; -ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: - Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti; per i motivi sopra esposti, visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS; DEFERIVA innanzi a questoTribunale Federale Territoriale, -il Sig. EUGENIO DOCIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -la società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 6 giugno 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco. E’presente anche il Sig.Dattilo Antonio in rappresentanza della Società ASD Roggiano Calcio 1973 e del Presidente Docimo Eugenio, in forza di procura speciale in atti. Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23, C.G.S.: -Docimo Eugenio inibizione mesi quattro; - ASD Roggiano Calcio 1973 ammenda di € 500,00 e uno punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; - rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. -preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Irroga; -al Presidente DOCIMO Eugenio l’inibizione per mesi QUATTRO (4) e quindi fino al 04 NOVEMBRE 2016 (già inibito fino al 4.7.2016); -alla Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 UNO (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza, e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) che, che ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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