F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Antonio ROSSI / ASD LUZZESE CALCIO 1965 (41/56) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Antonio ROSSI / ASD LUZZESE CALCIO 1965 (41/56) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 02.09.2015 il sig. Antonio ROSSI, nella sua qualità di allenatore di base Uefa B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Della F.I.G.C., adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto come allenatore della prima squadra della A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, partecipante al campionato di Promozionc Calabria. girone A relativamente alla stagione 2014/15. Nel ricorso spiegava che, con accordo a titolo oneroso redatto in data 01.08.2014, la resistente si impegnava a corrispondere all'allenatore, quale premio di tesseramento annuale, € 4.000,00 pagabili in unica soluzione oppure, in alternativa, a scadenze mensili, ciascuna di € 500,00, con scadenza a far data dal 30.09.14 al 30.06.14,oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del ricorrente e il campo di gioco, allegando la copia dell'accordo economico. Il ricorrente precisava che, alla data del ricorso, la resistente era totalmente inadempiente e concludeva, quindi. chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 di provvedere al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad € 8.560.00 di cui € 4.000.00 quale premio di tesseramento e € 4.560,00 a titolo di rimborso spese, derivante dal numero di viaggi per allenamenti (quattro a settimana) partite (una a settimana) e convocazioni per riunioni societarie nei mesi di maggio e giugno 2015 (almeno 20 convocazioni) per un totale complessivo di 200 viaggi da 76 km A/R ciascuno per totali km. 15.200 moltiplicato per l’indice del costo carburante € 0,30. La resistente, con nota del 25/09/2015 a firma del proprio legale Avv. Annalisa ROSETTI, inviata al ricorrente, affermava che, nel riconoscersi debitrice nei confronti dell'allenatore del premio di tesseramento pari ad € 4.000,00, rimetteva al sig. Antonio ROSSI assegno circolare di pari importo a tacitazione di quanto dovuto quale premio di tesseramento, rimettendosi alla valutazione di questo Collegio circa la somma richiesta a titolo di rimborso spese. L'allenatore, con missiva del 05.10.2015. confermava l’avvenuto pagamento dei premio di tesseramento, reiterando la richiesta del rimborso spese come da ricorso introduttivo. Il CR CALABRIA LND su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016 trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l’accordo economico tra le parti era stato depositato in data 25.08.2014 rimettendo copia dello stesso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento le deduzioni conseguenti ritiene la domanda meritevole di parziale accoglimento. Confermando la corretta indicazione della distanza tra la residenza del ricorrente e il campo di allenamento, si ritiene di dover escludere dal conteggio le convocazioni per le riunioni indicate nel ricorso in maniera generica e non sostenute da prove documentali a riguardo. Pertanto considerando n. 180 viaggi totali con spostamento andata-ritorno, moltiplicato per la distanza di 76 km. totali moltiplicato poi per l'indice di € 0,30, al ricorrente spettano € 4.104,00. PQM Il Collegio, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965di corrispondere al sig. Antonio ROSSI, nella sua qualità, la somma di € 4.104,00 a titolo di rimborso spese dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, somma maggiorata al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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