.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Francesco FERRARO /HINTERREGGIO CALCIO srl (42/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Francesco FERRARO /HINTERREGGIO CALCIO srl (42/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA Con ricorso inviato in data 07/09/2015 l’allenatore professionista di 2° categoria Uefa A Francesco Ferraro iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 43591), adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 12.000,00 da parte delle società HINTERREGGIO CALCIO srl a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l’allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 17/10/2014 la HINTERREGGIO CALCIO srl in persona del legale rappresentante Fabio Cacurri, partecipante al Campionato di serie D,si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di Responsahile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 12.000.00 ma di non aver ricevuto alcun pagamento. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata inviata dall'allenatore alla società. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccommndata del 20/04/2016, invitava ritualmente la società INTERREGGIO CALCIO srl ad inviare le proprie eventuali conlrodeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Ferraro. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 13/05/2016, chiedeva al Dipartimento Interregionale LNL di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale L.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015 che risultava effettivamente depositato in data 17/10/2014. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerate che la società HINTERREGGIO CALCIO srl nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società HINTERREGGIO CALCIO srl di corrispondere all'allenatore Francesco Ferraro la somma di Euro 12.000,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 210.00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di € 12.210,00. L'importo complessivo verà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturate sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientarnento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS
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