F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Giuseppe PERDICUCCI / ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 (44/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Giuseppe PERDICUCCI / ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 (44/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA Con ricorso inviato in data 10/09/2015 l’allenatore di base Uefa B Giuseppe Perdicucci iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 26161), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Furo 2.800,00 da parte della società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l’allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 14/01/2015, la ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 in persona del legale rappresentante Salvatore Costantino partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza girone B, si era impegnata a corrispondergli per l'attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di € 3.800,00. L’allenatore specificava altresì di essere stato esonerato in data 5/03/2015. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata inviata dall'allenatore alla società; (iii) lettera di esonero. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 20/04/2016, invitava ritualmente la società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Perdicucci. Il Segretario di questo C'ollegio Arbitrale, con lettera del 13/05/2016, chiedeva al Comitato Regionale Sicilia LND di confermare o meno 1'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Comitato Regionale Sicilia LND inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, così confermando l’effettivo deposito. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene la domanda meritevole di accoglimento PQM il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 di corrispondere all'allenatore Giuseppe PERDICUCCI la somma di Euro 2.800,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 35.00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 2.835,00. L’importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturate sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini modalità. tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 to comma 13 delle NOIF e del CGS.
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