F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: all. Nicola POLESSI / ASD PATERNO’ 1908 (46/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016
VERTENZA: all. Nicola POLESSI / ASD PATERNO' 1908
(46/56)
ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA
Con ricorso inviato in data 10/09/2015 l’'allenatore di base Uefa B Nicola POLESSI. iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 45010), adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento delle somma di € 4.300,00 da parte della società ASD PATERNO’ 1908 a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro7.207,20 a titolo di indennità chilometrica, così per un totale di Euro 11.507,20. Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 5/08/2015, la ASD PATERNO’ 1908 in persona del legale rappresentante Giuseppe Amato, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza, si era impegnata a corrispondergli per l’attivotà di allenatore in 2' della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 9.000,00 oltre al rimborso per l'indennità chilometrica.Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata inviata dall'allenatore alla società (iii) tabella rimborso spese chilometriche. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 20/04/2016, invitava ritualmente la società ASD PATERNO' 1908 ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Ferraro. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 13/05/2016 , chiedeva al Comitato Regionale Sicilia LND di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta il Comitato Regionale Sicilia LND inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015,così confermando l'effettivo deposito. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società ASD PATERNO' 1908 nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene la domanda meritevole di accoglimento PQM il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società ASD PATERNO'1908 di corrispondere all'allenatore Nicola Polessi la somma di Euro 11.507,20 di cui € 4.300.00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 ed Euro 7.207,20 a titolo di rimborso per l'indennità chilometrica oltre ad Euro 175,00 per interessi equitativamente calcolati così per un totale di euro 682,20. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturate sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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