F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:All. Franco PANCHERI / AC PALAZZOLO srl (47/56) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:All. Franco PANCHERI / AC PALAZZOLO srl (47/56) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA Con ricorso del 12.09.2015, all'allenatore professionista Franco PANCHERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.C. PALAZZOLO srl il pagamento della somma di € 2.450,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 24.10.2014, di cui ha allegato copia, la A.C. Palazzolo, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia della lnd, per la stagione sportiva 2014/2015 si era impegnata a corrispondergli il compenso annuo di € 2.450,00, da pagarsi in sette rate di €. 350,00 cadauna e scadenti all'ultimo giorno dei mesi da novembre 2014 e fino a maggio 2015. L’allenatore Pancheri Franco ha, altresì, comunicato di non aver percepito alcuno dei ratei previsti in accordo tipo sottoscritto il 24.10.2014 con la società A.C. Palazzolo srl, nonché di essere sentito qualora ritenuto opportuno. Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in lite relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, é stato depositato presso i loro uffici. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.04.2015, ha invitato la A.C. Palazzolo srl a presentare qualora lo ritenga opportuno le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta ha contro dedotto osservando "che non risulta essere debitrice di alcuna somma nei confronti del ricorrente Pancheri atteso che l’accordo oggetto del contendere risulta essere sottoscritto da tale sig. Giuseppe D’Antuono, il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 424 PF 14-15 della Procura Federale Figc, a risultato essere soggetto non legittimato a rappresentare la scrivente società". In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Franco Pancheri é meritevole di accoglimento. L'accordo economico, sottoscritto in data 24.10.2014, tra la A.C. Palazzolo, rappresentata da D'Antuono Giuseppe dirigente delegato alla firma, e l'allenatore Pancheri Franco é stato redatto sul modulo recante il timbro della società é stato depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Lombardia della Figc e, pertanto, atutti gli effetti valido. La società, inoltre, ha beneficiato dell'attività svolta dall'allenatore Pancheri Franco nella conduzione tecnica della prima squadra senza essere stato contestato nello svolgimento del suo lavoro perché affidatogli da persone non legittimata a ciò, a prescindere da procedimenti disciplinare esistenti. Tanto premesso, al ricorrente spettano € 2.450,00, il saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.460,00, PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Palazzolo srl di corrispondere all'allenatore Franco Pancheri la somma di € 2.450,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 10,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 2.410,00 fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immiediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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