F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: all. Umberto CORTELLAZZI/ACD LEGNANO (48/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: all. Umberto CORTELLAZZI/ACD LEGNANO (48/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA Con ricorso del 14/09/2015, all'allenatore di base Uefa B Umberto CORTELLAZZI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.C.D. Legnano il pagamento della somma di € 9.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l’allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 06.09.2014, di cui ha allegato copia, la A.C.D. I.egnano, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Eeccllenza del Comitato Regionale Lombardia della Lnd per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 9.000,00 da pagarsi in sette rate di cui la prima di € 1 .200,00 mentre le altre sei di € 1 .300,000 cadauno, tutte scadendi al giorno 20 di mese a partire da dicembre 2014 e fino a giugno 2015, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato dall’ incarico di allenatore della prima squadra con comunicazione scritta del Presidente della A.C.D. Legnano del 15.11.2014, di cui ha allegato copia, e di aver comunicato con lettera dell' 11.12.2014 la presa d'atto dell'esonero e la sua disponibilita a restate a disposizione fino al termine della stagione sportiva, nonché il rispetto delle scadenze dei pagamenti come indicati in accordo del 06.09.2014 anch'essa allegata in atti. Il ricorrente infine, ha allegato al ricorso la copia della richiesta emissione tessera di tecnico datata 27.09.2014. Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questioni, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015 é stato depositato presso i loro Uffici. Con raccomandata del 20.04.2015, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.C.D. Legnano a presentare qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservarioni alle stesse. La convenuta non avendo provveduto al ritiro della raccomandata innnanzi richiamata, come si evince dall'allegata scheda scaricata dal sito di Poste Italiane nulla ha contro dedotto. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Umberto Cortellazzi é meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 9.000.00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 34.00 per interessi equativamente calcolati, per un totale di € 9.034,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C.D. Legnano di corrispondere all’allenatore Umberto Cortelazzi la somma di € 9.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 34,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.034,00 fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l’ invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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