F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Giuseppe DI MEO / ASD TERMOLI CALCIO 1920 (58/56) ARBITRI:sigg. Mauro DALL’AGLIO e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Giuseppe DI MEO / ASD TERMOLI CALCIO 1920 (58/56) ARBITRI:sigg. Mauro DALL’AGLIO e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 23/09/2015 l’'allenatore Giuseppe Di Meo, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte delle ASD TERMOLI CALCIO 1920 il pagamento di € 8.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il tecnico, assunto in qualità di allenatore della 1 ^ squadra della ASD TERMOLI CALCIO 1920 partecipante al Campionato di serie D gir. F, ha allegato al ricorso la ricevuta della raccomandata A.R. inviata alla Società e copia dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 27/02/2015 e depositato presso il Dipartimento Interregionale delle L.N.D. il 05/03/2015 come da copia agli atti Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 28/04/2016 ha invitato la ASD TERMOLI CALCIO 1920 ha fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Da veritica effettuata sul sito di Poste Italiane - Cerca Spedizioni è merso che la sopracitata raccomandata é rimasta in giacenza dal 5 maggio 2016 e la Società non ha curato il ritiro. Il Collegio esantinata la documentazione agli atti e considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di essere accolto PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD TERMOLI CALCIO 1920 al pagamento a favore dell'allenatore Giuseppe Di Meo di € 8.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 113,09 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 8.113,09 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientanento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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