F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Francesco FABIANO / ASD CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 arl (60/56) ARBITRI:sigg. Geronimo CARDIA e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Francesco FABIANO / ASD CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 arl (60/56) ARBITRI:sigg. Geronimo CARDIA e Mauro DALL’AGLIO Con ricorso inviato in data 18/09/2015 l’allenatore dilettante Francesco Fabiano iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 22474), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di € 7.500,00 da parte della società ASD CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 arl a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l’allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 24/09/2014 la ASD CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 arl in persona del legale rappresentante, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D, si era impegnata a corrispondergli per l’attività di Responsahile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di € 7.500.00. Nel ricorso l'allenatore specificava altresì, di essere stato esonerato in data 15/10/2014 e di non aver percepito alcun compenso. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata inviata dall'allenatore alla società: (iii) copia comunicazione di esonero. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20/04/2016, invitava ritualmente la società ASD CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 arl ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Ferraro. Il Segretario di questo Collegio Arhitralc, con lettera del 13/05/2016,chiedeva al Dipartimento Interregionale LND di confermare o meno l’avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso fra le parti inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale LND inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/201 5 che risultava effettivamente depositato in data 2/10/2014.Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società ASD CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 arl nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. PQM il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 arl di corrispondere all'allenatore Francesco Fabiano la somma di Euro 7.500.00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015, oltre ad Euro 110,00 per interessi equativamente calcolati, così per un totale di Euro 7.610,00. L’'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difeetto di prova del relativo dnno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini. modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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