F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Santo MAZZULLO/NFC ORLANDINA ASD (64/56) ARBITRI:sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Santo MAZZULLO/NFC ORLANDINA ASD (64/56) ARBITRI:sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA Con ricorso spedito in data 8 ottobre 2015 a mezzo raccomandata A/R l’allenatore dilettante Uefa B Santo Mazzullo. iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della conduzione tecnica della prima squadra, rettificata in data 1° gennaio 2015 come responsabile della prima squadra della N.F.C. Orlandina A.S.D. partecipante al Campionato di Serie D Girone I a far data dal 26 luglio 2014 in qualità di allenatore in seconda e dal 1 gennaio 2015 in qualità di responsabile della prima squadra e fino al termine della stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con due distinti accordi tipo rispettivamente del 26 luglio 2014 e 1° gennaio 2015, la N.F.C. Orlandina A.S.D. si era impegnata a corrispondergli la somma di f€7.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale massimo lordo da erogarsi in 2 rate di importo pari ad € 3.500.00 ciascuna. da corrispondersi al 3 dicembre 2014 quanto alla prima rata ed al 30 giugno 2015 quanto alla scconda nonché un rimborso spese spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1 /5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tralIa residenza e/o domicilio dell’allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Con il ricorso in esame il signor Mazzullo dichiarava di aver percepito in data 13 settembre 2014 dalla Società un acconto di € 250,00 e null'altro e pertanto, chiedeva a questo Collegio di far obbligo alla N.F.C. Orlandina A.S.D. di corrispondergli l’'importo di € 6.750.00 a titolo di residuo di premio di tesseramento annuale pattuito, per i ratei scaduti al 31 dicembre 2014 ed al 30 giugno 2015, oltre € 421,80 a titolo di rimborso spese di viaggio come da documentazione prodotta, il tutto oltre interessi di mora. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 22 aprile 2016, spedita il 28 aprile 2016 non ritirata dalla Società e pertanto rimasta in giacenza presso il Centro Operativo Postale di Capo D’ Orlando in Via Piave n. 128 sin dal 2 maggio 2016, invitava la N.F.C. Orlandina A.S.D. a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine assegnato. Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del 13 maggio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 19 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto del 1° gennaio 2015 regolarmente depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore Santo Mazzullo ha svolto la sua attività di allenatore in seconda della prima squadra dal 26 luglio 2014 e successivamente di responsabile della prima squadra dal 1° gennaio 2015 e fino al termine della stagione sportiva, della N.F.C. Orlandina A.S.D. partecipante al Campionato di Serie D girone I nella stagione Sportiva 2014/2015, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, e PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Santo Mazzullo e fa obbligo alla società N.F.C. Orlandina A.S.D. di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 6.750.00 a saldo di quanto pattuito a titolo di residuo di premio di tesseramento annualee per la stagione sportiva 2014/2015, oltre € 421,80 a titolo di rimborso spese di viaggio documentate e così per complessivi € 7.171,80 ed oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 50,00. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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