F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Vito TAMMA / A.S. MOIMACCO CALCIO ( 66/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016
VERTENZA:all. Vito TAMMA / A.S. MOIMACCO CALCIO
( 66/56)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI
Con ricorso del 9.10.2015, all'allenatore dilettante Vito TAMMA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.,
ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S. MOIMACCO CALCIO il
pagamento della somma di € 1 .950,00 a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre
interessi di mora e delle spese legali. Nel ricorso il legale del tecnico ha spiegato che la società AS. Moimacco
aveva affidato al suo assistito la conduzione tecnica della squadra giovanissimi Provinciali e la carica di Responsabile
del Settore Giovanile della società a decorrere dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2015, riconoscendo allo stesso
un premio di tesseramento di € 3.000,00, da pagarsii in nove rate di € 333,3 cadauna a far data dal mese di ottobre 2014
e fino al mese di giugno 2015. Il legale dell'allenatore Tamma Vito ha chiesto il provvedimento del pagamento
della complessiva somma di € 1.950,00 (complessivi di interessi e spese legali) da parte della A.S. Moimacco nei
confronti del suo assistito considerate che il tentativo di una risoluzionc pacifica della questione non non ha avute
esito positivo.
Il Collegio osserva, in via preliminare ed assorbente rispetto alle valutazioni nel merito, come il ricorso de quo sia stato sottoscritto esclusivamente dall'avvocato Laura Sindici e non anche dall'allenatore Vito Tamma, né si ritrova, agli atti del ricorso, la procura conferita dal tecnico al legale.
E’ principio generale dell'ordinamento sportivo, sancito dall'art.. 13 comma 5 del CGS che i reclami ed i ricorsi
debbano essere sottoscritti dalle parti o dai procuratori. Tale irregolarità, pertanto, preclude 1'esame nel merito. PQM
Il Collegio Arbitrale dichiara il ricorso dell'allenatore Vito TAMMA contro la A.S. MOIMACCO inammissibile.
La presente delibera é inappellabile.
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