F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Ivan FRANCESCHINI / ASD CALCIO GALLICO CATONA (68/56) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Ivan FRANCESCHINI / ASD CALCIO GALLICO CATONA (68/56) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 20.10.2015, il sig. Ivan FRANCESCHINI, allenatore professionista di 2' categoria Uefa A iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. matricola n. 109029 tramite il proprio legale Avv. Salvatore ROMEO, adiva questo costituito C'ollegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra della A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA partecipante al campionato di Eccellenza, relativamente alla stagione 2014/15. Nel ricorso spiegava che, con scrittura privata a firma del legale rapp.te della predetta società, la stessa si impegnava di corrispondere all’ allenatore, quale premio di tesseramento annuale, € 9.000,00 oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero del chilometri tra la residenza del ricorrente ed il campo di gioco, dettagliatamente specificato e calcolato in complessivi € 961,20, allegando la copia dell'accordo economico. Il ricorrente precisava che, alla data del ricorso, la resistente nulla aveva versato e concludeva quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA di provvedere al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad € 9.961,20, di cui € 9.000.00 quale premio di tesseramento e € 961,20 a titolo di rimborso spese, oltre gli interessi di mora. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22.04.2016, provvedeva ad invitare la società resistente di fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdeduzioni, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il C.R. CALABRIA LND , su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l’accordo economico tra le parti era stato depositato in data 10.10.2014, allegando copia dell'accordo. La resistente, pur ritualmente invitata non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente. Il Collegio esaminato il ricorso le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM accoglie il ricorso e dichiara l'ohbligo della società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA di corrispondere al sig. Ivan FRANCESCHINI, nella sua qualità, la somma di € 9.961,20, di cui € 9.000,00 quale premio di tesseramento ed € 961,20 a titolo di rimborso spese, il tutto inforza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 34,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €9.995,20 somma maggiorata, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile ed imniediataniente esecutiva nel rispetto dei termini modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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