F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: All. Pier Luigi STERPI / USD NOVESE srl (69/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA: All. Pier Luigi STERPI / USD NOVESE srl (69/56) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 24.10.2015, all'allenatore professionista Uefa A Pier Luigi STERPI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della USD NOVESE srl il pagamento della somma di € 3.750,00 a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora a al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l’allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 02.09.2014, di cui ha allegato copia, la USD NOVESE srl. per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti Scrie D del Dipartitnento Interregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015. si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 7.500,00, da pagarsi in dieci rate di uguale importo. Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015 é stato depositato presso i loro Uffici in data 09.10.2014. Con raccomandata del 22.04.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la U.S.D. Novese srl a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta non avendo provveduto al ritiro della raccomandata innanzi richiamata, come si evince dall'allegata scheda scaricata dal sito di Poste ltaliane,nulla ha contro dedotto. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Pier Luigi Sterpi é meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 3.750.00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 13,00 per interessi equitativamentc calcolati, per un totale di € 3.763,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della USD NOVESE srl di corrispondere all'allenatore Stefano Sterpi la somma di € 3.750,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 13,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.763.00 fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l’invocato risarcimento da svalulazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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