F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Gianluca FILICETTI//ASD MODICA CALCIO (72/56) ARBITRI:sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016
VERTENZA:all. Gianluca FILICETTI//ASD MODICA CALCIO
(72/56)
ARBITRI:sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA
Con ricorso datato 27 ottobre 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in pari data l’allenatore di base Gianluca Filicetti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 123559 ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Modica Calcio partecipante al Campionato di Eccellenza presso il C.R. Sicilia della L.N.D. a far data 21 agosto 2014 e fino al 30 maggio 2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che con accordo tipo del 21 agosto 2014 la A.S.D. Modica Calcio si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari ad € 9.000.00 da corrispondersi in 10 rate di pari importo (€ 900.00) ciascuna da versarsi alla fine di ogni mese a partire dal settembre 2014 e fino al 30 giugno 2015 nonché un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza c/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate per ciascuna presenza in occasione di allenanenti, partite amichevoli o ufficiali.
Con il ricorso in esame il signor Filicetti ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Modica Calcio di corrispondergli l'importo di € 9.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale lordo pattuito per la stagione sportiva 2014/2015 il tutto oltre interessi di mora, ed oltre al risarcimento del danno derivante dalla svaluzione monetaria.
Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 22 aprilc 2016, ricevuta dalla società in data 3 maggio 2016,
invitava la A.S.D. Modica Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
La Società con lettera del 10 maggio 2016, spedita con mezzo raccomandata A/R in pari data.
evidenziava che la pretesa economica dell'allenatore Filicetti faceva riferimento alla stagione sportiva 2014/2015, ovvero alla precedente gestione societària e che,malgrado i ripetuti inviti a fornire quietanze di pagamento a copia del contratto economico, nessuna documentazione veniva fornita alla nuova gestione e che , comunque, nessuna somma era dovuta al signor Filicetti in quanto lo stesso risultava tesserato come calciatore. A sostegno delle proprie deduzioni la Società produceva una distinta di gara (solo parzialmente leggibile) dell'aprile 2015 in cui il Filicetti era indicato come calciatore e capitano della squadra, mentre quale allenatore era indicato il Signor Giuseppe Sammito. Il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. su richiesta del 13 maggio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale con fax di risposta in data 17 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti considerato che l’allenatore Gianluca Filicetti ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Modica Calcio partecipante al Campionato di Eccellenza presso il C.R. Sicilia della L.N.D. a far data 21 agosto 2014 e fino al 30 maggio 2015, e che la predetta Società non ha fornito prova dell'integrale estinzione della propria obbligazione nei confronti dell’allenatore ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, e PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Gianluca Filicetti e fa obbligo alla società A.S.D. Modica Calcio di corrispondere allo stesso la somma complcssiva di € 9.000,00 il saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale lordo per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi di mora equitativamente calcolati pari ad € 45,00. L’importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale sino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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