F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016 (246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASCOLI PICCHIO FC 1898 Spa e AS LIVORNO CALCIO Srl – (nota n. 12859/672 pf15- 16 AM/SP/ma dell’11.5.2016). Il deferimento
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016
(246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASCOLI PICCHIO FC 1898 Spa e AS LIVORNO CALCIO Srl - (nota n. 12859/672 pf15- 16 AM/SP/ma dell’11.5.2016).
Il deferimento
Il Procuratore Federale Aggiunto, visti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 672 pf 15-16 avente a oggetto: “Accertamenti in ordine a presunti cori discriminatori che sarebbero stati intonati dai tifosi ospiti in occasione della gara Livorno – Ascoli Picchio del 20.12.2015”; letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata, e rilevato che nessuno degli avvisati ha inteso avvalersi delle facoltà previste nella detta comunicazione; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e in particolare la lettera del 28.12.2015 a firma del Sindaco di Livorno, la mail del 15.02.2016 del Vice Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la registrazione della gara Livorno-Ascoli del 23.12.2015, le dichiarazioni rese dai Signori Andrea Morini, Claudio Cosci e Gianni Tacchi, e gli articoli di stampa apparsi sul quotidiano “Il Tirreno” il 24.12.2015 e il 26.01.2016, dal cui esame è emerso che durante il primo tempo della gara Livorno – Ascoli Picchio del 23.12.2015, a partire dall’8° minuto circa, alcuni sostenitori del Livorno intonavano reiteratamente i cori “Ascolano pezzo di merda” e “Ascoli pecuri”, e che a partire dal 9° minuto circa, alcuni sostenitori dell’Ascoli Picchio intonavano reiteratamente i cori “Duce, duce” e “Livornesi ebrei”; ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano le violazioni della normativa Federale ascrivibili alle Società di seguito deferite: vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini; visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS; ha deferito innanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; la Società Ascoli Picchio FC 1898 Spa, per violazione degli artt. 1 bis comma 1; 4 comma 3, 11 commi 1 e 3; e 12 comma 3 del CGS, perché durante il primo tempo della gara Livorno – Ascoli Picchio del 23.12.2015, a partire dal 9° minuto circa, propri sostenitori intonavano reiteratamente il coro configurante propaganda ideologica vietata dalla legge, “Duce, duce”, e il coro, comportante insulto per morivi di origine territoriale, “Livornesi ebrei”; la Società AS Livorno Calcio Srl, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 4, comma 3, e 12, comma 3 del CGS, perché durante il primo tempo della gara Livorno – Ascoli Picchio del 23.12.2015, a partire dall’ 8° minuto circa, propri sostenitori intonavano reiteratamente i cori, comportanti insulto per motivi di origine territoriale, “Ascolano pezzo di merda” e “Ascoli pecuri”. Le memorie difensive La Società Ascoli Picchio depositava una memoria difensiva volta a contestare la procedura attuata dalla Procura Federale in ragione dei tempi adottati in relazione alle postume segnalazioni recepite a cura dei denuncianti; la inadeguatezza dei mezzi di prova a sostegno del deferimento per la impossibilità di audizione netta e distinta dei contenuti dei cori incriminati, a causa della incongruità delle riprese audiovisive in atti e delle prove acquisite; la insussistenza dei fatti poiché non menzionati nel referto dell'arbitro e dei collaboratori federali; concludeva pertanto per la richiesta di proscioglimento della Società. La Società Livorno Calcio depositava una memoria difensiva tendente ad eccepire il difetto di competenza / giurisdizione del TFN poiché il giudizio in esame è devoluto in via esclusiva al Giudice Sportivo, in forza del dettato dell’art. 29 comma 2 CGS e delle ulteriori motivazioni addotte in rito, sostenendo che la contestazione è collocabile nel contesto temporale interno alla gara; nel merito, eccepiva la inutilizzabilità delle riprese televisive poiché non afferenti a ipotesi di condotta violenta e la insussistenza della violazione, peraltro non rilevata dagli Organi sul campo, definendo l'ascritto comportamento come "schermaglie tra tifoserie" esplicate in un lasso di tempo molto breve; concludeva quindi per la declaratoria di incompetenza del Tribunale ed in subordine, nel merito, per il proscioglimento della Società. Il dibattimento Il Procuratore Federale ha chiesto: per la posizione Ascoli Picchio, in applicazione dell'art. 11 comma 3 CGS l'obbligo di disputare una gara con assenza di pubblico presso la curva sud dello Stadio di Ascoli Piceno, in applicazione dell'art. 12 comma 6 l'ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); per la posizione Livorno Calcio, in applicazione dell'art. 12 comma 6 l'ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00). La difesa del Livorno Calcio, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto il proscioglimento della Società. Nessuno è comparso per l'Ascoli Picchio: I motivi della decisione La eccezione relativa al difetto di competenza del Tribunale Federale Nazionale sollevata dalla difesa del Livorno Calcio, risulta superata da precedenti pronunce emanate in argomento, secondo le quali vige la competenza della Procura Federale a segnalare fatti degni di attenzione accaduti durante lo svolgimento dell'incontro, anche se rilevati o conosciuti in epoca successiva alla gara per situazioni non tempestivamente denunciate dagli organi preposti (in tal senso C.U. 208/CGF - 2011/2012, principio recentemente ribadito anche dal C.U. n. 076/CFA del 28/01/16). Consegue che in simili casi la Procura Federale è competente al deferimento e il TFN-SD è competente a giudicare in luogo del Giudice Sportivo, acquisendo agli atti e assumendo, quali fonti di prova, le indagini svolte dalla Procura Federale. L'eccezione di incompetenza viene quindi rigettata. In punto di merito, l'esame delle prove in atti converge verso la conferma delle contestate violazioni, in quanto non sussiste dubbio in ordine allo scambio di epiteti tra le opposte tifoserie, che nella reciproca esplicazione miravano a offendere l'altrui reputazione, contenendo altresì (con peculiare riguardo ai cori lanciati dai tifosi ascolani) elementi di apologia e propaganda ideologica. Pertanto non si trattò di schermaglie tra tifosi, ma di frasi oggettivamente meritevoli di censura che vanno pertanto sanzionate, se pure in diversa misura, considerato che i cori dell'Ascoli ("Duce, duce” e "Livornesi ebrei”) comportano una duplice violazione di disposizioni regolamentari rispetto a quelli del Livorno, che sono da valutare con minore severità poiché volti esclusivamente alla denigrazione scurrile ("Ascolano pezzo di merda") e territoriale ("Ascoli pecuri"). P Q M Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare infligge: - la sanzione di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda alla Società Ascoli Picchio FC 1898 Spa; - la sanzione di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda alla Società Livorno Calcio Srl.
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