F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016 (244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO D’IPPOLITO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori) – (nota n. 12810/24 pf14-15 AM/SP/ma dell’11.5.2016). Il deferimento
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016
(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO D’IPPOLITO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori) - (nota n. 12810/24 pf14-15 AM/SP/ma dell’11.5.2016).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, Vincenzo D’Ippolito, all’epoca dei fatti agente di calciatori, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, anche in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 CGS, per aver posto in essere condotte corruttive nei confronti dei Pubblici Ufficiali addetti all’Ufficio Anagrafe del Comune di Spinetoli al fine di far loro commettere un atto contrario ai loro doveri di ufficio e precisamente far loro attestare falsamente la residenza nel Comune di Spinetoli di cittadini stranieri, tra i quali i tesserati Abero Villan Mathias Nicolas, Laxalt Suarez Diego, Arias Invernizzi Alvaro Maximiliane Melazzi Pinela, pur essendo consapevole delle falsità delle dichiarazioni di residenza formulate dagli interessati; ottenuto, grazie ai falsi certificati di residenza, il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei tesserati sopra indicati, eludendo, per l’effetto, le normative in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari. Le memorie difensive Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire istanza di differimento della riunione fissata per la discussione del deferimento e memoria difensiva con la quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito. Il dibattimento Alla riunione del 23 giugno 2016 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che al deferito venisse irrogata la sanzione di cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria Federale. Il difensore ha insistito nella richiesta di rinvio che questo TFN-SD ha rigettato. Nel merito si è riportato alla memoria depositata insistendo per il proscioglimento del proprio assistito. Il deferito, presente all’apertura del dibattimento, si è allontanato nel corso di esso. I motivi della decisione Dopo una prima archiviazione dovuta alla mancata trasmissione degli atti del procedimento penale, all’epoca ancora in fase di indagini preliminari, il procedimento disciplinare contro Vincenzo D’Ippolito veniva riaperto dalla Procura Federale in data 3/3/2016 poiché in data 04/11/2015, la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno aveva trasmesso gli esiti dell’attività istruttoria condotta dall’AGO, nonché la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Vincenzo D’Ippolito più altri per i reati di cui agli artt. 319, 321 c.p. (ed altro). Dagli atti di indagine penale si apprende che un’anomala richiesta di annullamento dell’atto di nascita di tal Mezquida Sero induceva personale della Digos a svolgere accertamenti presso l’ufficio anagrafe del Comune di Spinetoli, soprattutto in ordine alla residenza anagrafica indicata. Nel corso dell’indagine veniva acquisita la documentazione inerente la richiesta di residenza e contestuale riconoscimento della cittadinanza italiana dei calciatori Mezquida e Melazzi Pinela e si accertava che presso quel Comune erano state espletate numerose pratiche con la medesima tipologia che riguardavano soprattutto giovani calciatori provenienti dall’Uruguay. Veniva altresì accertato che tale L.E., ex dipendente dell’ufficio anagrafe del Comune di S. Benedetto del Tronto, “su impulso di un suo amico procuratore sportivo” aveva più volte proposto ad un responsabile dell’ufficio anagrafe, G.F., “tali tipologie di pratiche (residenza e riconoscimento di cittadinanza italiana)”. Dall’esame della documentazione acquisita si evinceva che i luoghi di residenza dei richiedenti cittadinanza si ripetevano, benché non ci fosse alcun apparente legame tra gli stessi residenti. Gli operanti identificavano il procuratore sportivo in argomento nel deferito D’Ippolito Vincenzo. Venivano quindi disposte intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva che l’arrivo dei giovani calciatori nel comune di Spinetoli era preventivamente organizzato in modo che la permanenza in Spinetoli fosse limitata al minimo indispensabile, riducendo quindi i tempi tecnici per il rilascio dei certificati. Tutte queste operazioni erano finalizzate ad ottenere nel più breve tempo possibile la documentazione necessaria per l’acquisizione della cittadinanza italiana a giovani calciatori sudamericani che nutrivano interesse a diventare italiani perché il loro valore sul mercato dei trasferimenti subiva un naturale incremento alla luce della normativa Federale che limita il numero di extracomunitari tesserabili. È evidente infatti che la naturalizzazione di un calciatore extracomunitario apre a lui e a chi lo rappresenta sul mercato orizzonti di lavoro sportivo molto più ampi. Il D’Ippolito ha ammesso che i quattro calciatori uruguagi siano venuti a giocare in Italia tramite la sua intermediazione e di aver ricevuto mandato di definirne il tesseramento da quattro Società di serie A e B. Quindi non nega di aver svolto le pratiche per i quattro calciatori né di averlo fatto con l’ausilio di L.E.. Sul punto quindi i fatti sono pacifici. Il deferito nega però di aver avuto consapevolezza di un’attività corruttiva posta in essere da L.E. e contesta anche l’illiceità della condotta di G.F.. Su quest’ultima questione appare evidente che i quattro calciatori non abbiano mai avuto la loro residenza in Spinetoli (né a Latiano), tanto meno all’indirizzo che veniva falsamente indicato dall’impiegato comunale G.F. come loro abitazione senza che gli interessati neppure lo conoscessero. Appare evidente come tale attività simulatoria tesa comunque a eludere la normativa amministrativa e a aggirare quella Federale posta in essere dal D’Ippolito, a prescindere dalla sua rilevanza penale che qui non è determinante, viola sia il dovere di lealtà, correttezza e probità che la normativa Federale sull’ingresso in Italia e il tesseramento di calciatori extracomunitari. Appare del tutto irrilevante che le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza nel tempo siano state normativamente semplificate o che i calciatori avessero in astratto diritto a ottenere la cittadinanza. Sta di fatto che quanto rappresentato per rilasciare la residenza (e poi la cittadinanza ai calciatori sudamericani) fosse certamente falso e che in forza di questa falsa rappresentazione della realtà le pratiche siano state svolte presso un Comune che in realtà non avrebbe avuto alcuna competenza a farlo. Peraltro molteplici indizi gravi, coerenti e concordanti portano a ritenere che il D’Ippolito fosse pienamente a conoscenza del rapporto corruttivo intercorso tra L.E. e G.F. e che se ne avvalesse finanziandolo. Il pieno coinvolgimento del deferito negli illeciti emerge dalla telefonata intercorsa tra il D’Ippolito e Feller Cecilia nella quale, essendo stata rubata una borsa con i soldi ad alcuni calciatori stranieri che si erano recati a Spinetoli per procedere alle pratiche di cui in narrativa, il D’Ippolito chiede se avessero già “pagato i passaporti” al L.E.. Dalle intercettazioni emerge che il L.E. rappresentava al D’Ippolito presunte pressioni ricevute da terzi affinché quest’ultimo anticipasse le somme dovute per il rilascio dei documenti, non avendo i giovani stranieri, per il furto subito, più disponibilità di denaro. Il D’Ippolito si mostrava disponibile a risolvere la questione, tanto che avrebbe consegnato le somme richieste al L.E. in data 4.6.14. Inoltre a seguito delle perquisizioni eseguite dalla PG in data 19.6.14, il D’Ippolito dirottava la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana di altro calciatore sudamericano, Ichazo Fernandez, presso il comune di Latiano (BR) luogo di nascita dello stesso D’Ippolito, avendo appreso dal L.E. che non poteva procedersi nel solito modo a Spinetoli, in quanto il Sindaco aveva sospeso tutte le pratiche. Anche in questo caso la residenza del calciatore era simulata. Anche i calciatori hanno dichiarato alla Procura Federale come fosse il D’Ippolito ad occuparsi di tutte le pratiche burocratiche per il riconoscimento della cittadinanza, anche a mezzo di un “suo collaboratore” occupandosi anche, in alcuni casi, (ad es. Laxalt), personalmente, di accompagnarli presso il Comune di Spinetoli. Le giustificazioni addotte dal D’Ippolito in sede di audizione davanti alla Procura Federale non sono credibili. Non è verosimile che il L.E. si occupasse, autonomamente, delle pratiche tese al riconoscimento della cittadinanza dei giovani calciatori stranieri, non avendo quest’ultimo alcun interesse personale al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei cittadini sudamericani. Al contrario il D’Ippolito, agente delle Società che volevano acquistare il cartellino dei quattro giocatori a patto che avessero ottenuto la cittadinanza, aveva tutto l’interesse ad accelerare le operazioni di riconoscimento. Infine dall’annotazione di P.G. 9/12/2014 della Guardia di Finanza emerge non solo che un assegno del D’Ippolito sia stato incassato dal G.F. ma anche che le somme versate nel periodo dal L.E su propri conti in dollari e con quattro assegni emessi dal D’Ippolito (€ 8436,38), corrispondano grosso modo a quanto versato nel medesimo periodo e con le stesse modalità dal G.F. su propri conti correnti (€ 7965,57). In questo quadro complessivo appare privo di rilevanza il fatto che l’assegno incassato dal G.F. possa (dicasi possa) essere stato emesso col nome del prenditore in bianco, fatto che anzi indurrebbe a sospettare che il deferito volesse tenere celato il reale destinatario dell’assegno. La responsabilità disciplinare del D’Ippolito appare quindi provata e al deferito va inflitta la sanzione minima edittale di anni due di inibizione prevista dall’art. 10, comma 9 CGS richiamato dall’art. 10 comma 6 CGS. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge a D’Ippolito Vincenzo la sanzione di anni 2 (due) di inibizione.
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