COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 938 stagione 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. POZZEBON Giuseppe Presidente G.S. Padernello del Sig. BAQALI Ali Calciatore già G.S. Padernello, ora ASD Castagnole del Sig. BERNARDI Vittorio Dirigente accompagnatore G.S. Padernello del Sig. BOLDRIN Danilo Dirigente accompagnatore G.S. Padernello del Sig. ZARATTIN Renato Dirigente accompagnatore G.S. Padernello della Società G.S. Padernello

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 938 stagione 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. POZZEBON Giuseppe Presidente G.S. Padernello del Sig. BAQALI Ali Calciatore già G.S. Padernello, ora ASD Castagnole del Sig. BERNARDI Vittorio Dirigente accompagnatore G.S. Padernello del Sig. BOLDRIN Danilo Dirigente accompagnatore G.S. Padernello del Sig. ZARATTIN Renato Dirigente accompagnatore G.S. Padernello della Società G.S. Padernello La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/5/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : a)il Sig. POZZEBON Giuseppe – Presidente G.S. Padernello “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BAQALI Ali, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle fila della Società Padernello nel corso di n. 4 gare del Campionato di 3^ Categoria:” b)il Sig. BAQALI Ali – Calciatore ora tesserato A.S.D. Castagnole “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., per aver egli disputato n. 4 gare del Campionato di 3^ Categoria nelle fila della Società Padernello, senza averne titolo perché non tesserato”; c)il Sig. BERNARDI Vittorio – Dirigente accompagnatore G.S. Padernello “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 2 gare del Campionato di 3^ Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Baqali Ali, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare”; d)il Sig. BOLDRIN Danilo – Dirigente accompagnatore G.S. Padernello “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 1 gara del Campionato di 3^ Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Baqali Ali, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare”; e)il Sig. ZARATTIN Renato – Dirigente accompagnatore G.S. Padernello “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis ,commi 1 e 5 del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 1 gara del Campionato di 3^ Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Baqali Ali, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate ai direttori di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare”; La Società G.S. Padernello “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. ai sensi dell’operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei dirigenti accompagnatori”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 7/6/2016. AI dibattimento del 7/6/2016 sono risultati presenti : il Sig. BAQALI Ali Calciatore già G.S. Padernello (ora Castagnole) rappresentato dal Presidente Sig. Pozzebon Giuseppe, giusta delega in atti il Sig. POZZEBON Giuseppe Presidente G.S. Padernello il Sig. BERNARDI Vittorio Dirigente accompagnatore G.S. Padernello rappresentato dal Presidente Sig. Pozzebon Giuseppe, giusta delega in atti il Sig. BOLDRIN DANILO Dirigente accompagnatore G.S. Padernello il Sig. ZARATTIN Renato Dirigente accompagnatore G.S. Padernello rappresentato dal Presidente Sig. Pozzebon Giuseppe, giusta delega in atti la Società G.S. Padernello rappresentata dal Presidente Sig. Pozzebon Giuseppe il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - preliminarmente, ha chiesto il depennamento dall’atto di deferimento delle infrazioni relative agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., avendo la Società deferita prodotto certificazione medica del calciatore Baqali Ali - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - sentite le parti deferite rappresentate; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. BAQALI Ali calciatore già G.S. Padernello (ora ASD Castagnole) : una giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza a carico del Sig. POZZEBON Giuseppe Presidente G.S. Padernello : inibizione di giorni 50 a carico del Sig. BERNARDI Vittorio Dirigente accompagnatore G.S. Padernello : inibizione di giorni 40 a carico del Sig. BOLDRIN DANILO Dirigente accompagnatore G.S. Padernello : inibizione di giorni 20 a carico del Sig. ZARATTIN Renato Dirigente accompagnatore G.S. Padernello :inibizione di giorni 20 a carico della Società G.S. Padernello a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato della prima squadra della stagione sportiva 2015/2016 b) ammenda di € 55,00= Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite rappresentate - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti disciplinari sopra indicati P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. BAQALI Ali calciatore già G.S. Padernello (ora ASD Castagnole) : una giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza a carico del Sig. POZZEBON Giuseppe Presidente G.S. Padernello : inibizione di giorni 50 a carico del Sig. BERNARDI Vittorio Dirigente accompagnatore G.S. Padernello : inibizione di giorni 40 a carico del Sig. BOLDRIN DANILO Dirigente accompagnatore G.S. Padernello : inibizione di giorni 20 a carico del Sig. ZARATTIN Renato Dirigente accompagnatore G.S. Padernello :inibizione di giorni 20 a carico della Società G.S. Padernello a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato della prima squadra della stagione sportiva 2015/2016 b) ammenda di € 55,00=
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