COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 939 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CIPRIANI Andrea Giocatore A.C.D. Sona M.Mazza all’epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda del Sig. GRISI Matteo Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M.Mazza della Società A.C.D. Sona M.Mazza

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 Del 08/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 939 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CIPRIANI Andrea Giocatore A.C.D. Sona M.Mazza all’epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda del Sig. GRISI Matteo Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M.Mazza della Società A.C.D. Sona M.Mazza La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 26/5/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. CIPRIANI Andrea – Giocatore A.C.D. Sona M.Mazza all’epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2 del CGS e, art. 39 delle N.O.I.F. per aver egli disputato n. 8 gare del Campionato di Promozione 2015/16 nelle fila della Soc. ACD Sona M.Mazza (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura Federale )senza averne titolo perché non tesserato”. Il Sig. GRISI Matteo – Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M.Mazza “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 e art. 39 delle N.O.I.F per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società Sona M. Mazza in occasione di n. 8 gare del Campionato di Promozione 2015/16 (vedi elenco incluso nell’atto di deferimento della Procura Federale) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cipriani Andrea, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara”. La Società A.C.D. Sona M. Mazza “per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., dell’operato del calciatore innanzi citato e del dirigente accompagnatore”. AI dibattimento del 7/6/2016 : - sono risultate assenti tutte le parti deferite e cioè : il Sig. CIPRIANI Andrea Giocatore A.C.D. Sona M.Mazza all’epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda il Sig. GRISI Matteo Dirigente accompagnatore A.C.D. Sona M.Mazza la Società A.C.D. Sona M.Mazza - ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. il Dott. Salvatore SCIUTO Il Rappresentante della Procura Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del calciatore Cipriani Andrea : Giocatore A.C.D. Sona M.Mazza all’epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda : squalifica di una giornata da scontare nel campionato di competenza; - a carico del Sig. Grisi Matteo : dirigente accompagnatore della società Sona M Mazza : inibizione di giorni 40; - a carico della Società Sona M Mazza : a) 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Promozione – Girone A - stagione sportiva 2015/16; b) ammenda di € 100,00.= A questo punto il Tribunale Federale Territoriale esamina la regolarità della comunicazione del deferimento e rileva quanto segue : - quanto al Calciatore Cipriani Andrea rileva la consegna del plico avvenuto il 27 maggio 2016 tramite corriere espresso; - quanto agli altri deferiti rileva quanto segue : che Il giudizio avanti gli organi di giustizia sportiva è connotato dal carattere della informalità pur nel principio della parità delle parti del contradditorio e degli altri principi del giusto processo. La comunicazione del deferimento e la convocazione per la data odierna è stata eseguita con ogni procedura idonea a portare a conoscenza delle persone deferite le ragioni del comportamento loro ascritto. Viene a rivestire particolare rilievo la consegna eseguita il giorno 27 maggio 2016 dal dipendente della F.I.G.C. – L.N.D. Delegazione Provinciale di Verona, Sig. Martini Nicolò. Questi recatosi alla casa del Sig. Gianmarco Valbusa, luogo presso il quale la stessa società ha chiesto gli siano consegnati gli atti, ha ivi rinvenuto il Presidente ed il Vice Presidente dell’ACD Sona M Mazza, che hanno rifiutato di ricevere i plichi affermando, dopo avere sentito al telefono l’avvocato, che non ricevevano alcunché in quanto il Sig. Martini non era un ufficiale giudiziario né un agente postale. Risulta agli atti che la posizione irregolare del calciatore Cipriani Andrea è stata accertata in primo grado dal Tribunale Nazionale Sezione Tesseramenti ed in sede di impugnazione anche dalla Corte Federale di Appello con provvedimento dell’11 aprile 2016 (Comunicato Ufficiale n. 102 C.F.A.). Il medesimo infatti risulta aver giocato n. 8 partite con la Società ACD Sona M Mazza, mentre risultava ancora tesserato per la Società Garda. Pertanto, risulta congrua la sanzione proposta dalla Procura Federale. Il Tribunale Federale Territoriale P.Q.M. dispone - a carico del calciatore Cipriani Andrea : Giocatore A.C.D. Sona M.Mazza all’epoca dei fatti, tesserato A.C. Garda : squalifica di una giornata da scontare nel campionato di competenza - a carico del Sig. Grisi Matteo : dirigente accompagnatore della società Sona M Mazza : inibizione di giorni 40 - a carico della Società Sona M Mazza : a) 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Promozione – Girone A - stagione sportiva 2015/16; b) ammenda di € 100,00.=
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