COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 Del 29/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 153 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. NOVELLO Pierluigi Responsabile S.G.S. Soc. Real Martellago all’epoca dei fatti del Sig. CASAGRANDE Simone Calciatore tesserato F.C. Casale all’epoca dei fatti del Sig. DE PIERI Riccardo Calciatore tesserato F.C. Casale all’epoca dei fatti del Sig. MATTESCO Antonio Calciatore tesserato F.C. Casale all’epoca dei fatti della Società G.S.D. Real Martellago

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 Del 29/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 153 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. NOVELLO Pierluigi Responsabile S.G.S. Soc. Real Martellago all’epoca dei fatti del Sig. CASAGRANDE Simone Calciatore tesserato F.C. Casale all’epoca dei fatti del Sig. DE PIERI Riccardo Calciatore tesserato F.C. Casale all’epoca dei fatti del Sig. MATTESCO Antonio Calciatore tesserato F.C. Casale all’epoca dei fatti della Società G.S.D. Real Martellago La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/6/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Novello Pierluigi - Responsabile Settore Giovanile G.S.D. Real Martellago “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in riferimento al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale N.1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2014/2015 , allo specifico titolo "provini presso altre società (giovani calciatori sottoposti a prova) " che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione per avere organizzato presso gli impianti sportivi della Società GSD Real Martellago, permesso e, comunque non impedito, un allenamento/provino al quale partecipavano i calciatori Simone Casagrande, Antonio Mattesco, Riccardo De Pieri, tutti in costanza di tesseramento con la consorella ASD FC Casale, in assenza sia del necessario nulla-osta della Società di appartenenza, che della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente”; il Sig. Casagrande Simone - calciatore minore tesserato F.C. Casale “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS , anche in riferimento al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale N. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2014/2015 allo specifico titolo "provini presso altre società (giovani calciatori sottoposti a prova) "che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, per avere partecipato nel mese di Giugno 2015 ad un allenamento - provino organizzato dalla Società GSD Real Martellago, in assenza di alcuna autorizzazione - nulla osta da parte della Società di appartenenza”; il Sig. De Pieri Riccardo - calciatore minore tesserato F.C. Casale “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in riferimento al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale N. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2014/2015 allo specifico titolo "provini presso altre società (giovani calciatori sottoposti a prova) "che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, per avere partecipato nel mese di Giugno 2015 ad un allenamento - provino organizzato dalla Società GSD Real Martellago, in assenza di alcuna autorizzazione - nulla osta da parte della Società di appartenenza”; il Sig. Mattesco Antonio - calciatore minore tesserato F.C. Casale “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS , anche in riferimento al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale N. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2014/2015 allo specifico titolo "provini presso altre società (giovani calciatori sottoposti a prova) "che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, per avere partecipato nel mese di Giugno 2015 ad un allenamento - provino organizzato dalla Società GSD Real Martellago, in assenza di alcuna autorizzazione - nulla osta da parte della Società di appartenenza”; la Società GSD Real Martellago “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, alla quale apparteneva il Sig. Novello Pierluigi al momento della commissione dei fatti sopra accertati e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 28/6/2016. AI dibattimento del 28/6/2016 sono risultati presenti : il Sig. NOVELLO Pierluigi Responsabile S.G.S. Soc. Real Martellago all’epoca dei fatti il Sig. CASAGRANDE Simone (minore) Calciatore tesserato F.C. Casale all’epoca dei fatti, assistito dal padre Sandro Casagrande il Sig. DE PIERI Riccardo (minore) Calciatore tesserato F.C. Casale all’epoca dei fatti, assistito dal padre Attilio De Pieri il Sig. MATTESCO Antonio (minore) Calciatore tesserato F.C. Casale all’epoca dei fatti, assistito dal padre Andrea Mattesco la Società G.S.D. Real Martellago rappresentata dalla Sig.a Eleonora Luise, giusta delega in atti tutti assistiti dall’Avv. Andrea CAMPI del Foro di Venezia il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. - L’Avv. Campi in nome e per conto dei soggetti deferiti da lui rappresentati, chiede l’assoluzione degli stessi, tenendo conto che l’evento organizzato era soltanto un incontro di allenamento, peraltro alla conclusione della stagione agonistica. - Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - sentite le parti deferite oggi rappresentate, ha precisato che il Comunicato n. 1 del S.G.S. stabilisce l’obbligatorietà da parte delle Società di richiedere preventivamente il nulla osta per la disputa di manifestazioni extra-campionato e quindi una conseguente autorizzazione da parte dell’Ente competente; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Sig. NOVELLO Pierluigi, responsabile S.G.S. Soc. Real Martellago all’epoca dei fatti : inibizione per gg. 20; - a carico dei calciatori tesserati per la Società F.C. Casale : CASAGRANDE Simone DE PIERI Riccardo MATTESCO Antonio ammonizione con diffida; - a carico del G.S.D. Real Martellago : ammenda di € 100,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite rappresentate - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. NOVELLO Pierluigi, responsabile S.G.S. Soc. Real Martellago all’epoca dei fatti : inibizione per gg. 20; - a carico dei calciatori tesserati per la Società F.C. Casale : CASAGRANDE Simone DE PIERI Riccardo MATTESCO Antonio ammonizione con diffida; - a carico del G.S.D. Real Martellago : ammenda di € 100,00.-
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