COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 Del 29/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1089 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. SENTIERI Angelo già Presidente A.S.D. Bissuola del Sig. TOSI Matteo Calciatore tesserato A.S.D. Bissuola del Sig. CHIARO Emanuele Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola del Sig. GRASSATO Davide Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola della Società A.S.D. Bissuola

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 Del 29/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1089 stagione 2015/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. SENTIERI Angelo già Presidente A.S.D. Bissuola del Sig. TOSI Matteo Calciatore tesserato A.S.D. Bissuola del Sig. CHIARO Emanuele Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola del Sig. GRASSATO Davide Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola della Società A.S.D. Bissuola La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/6/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. SENTIERI Angelo – già Presidente A.S.D. Bissuola “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis,commi 1 e 5 e art. 10,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 e art. 43, commi 1 e 6 delle Norme Organizzative Interne della Federazione, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore TOSI Matteo e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 13 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia”. il Sig. TOSI Matteo – Calciatore A.S.D. Bissuola “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle NOIF e art. 43 commi 1 r 6 delle NOIF per aver egli disputato n. 13 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia nelle fila della Società Bissuola senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; il Sig. CHIARO Emanuele – Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 9 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il giocatore Tosi Matteo sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; il Sig. GRASSATO Davide – Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 4 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il giocatore Tosi Matteo sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”; la Società A.S.D. Bissuola “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei Dirigenti accompagnatori”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 28/6/2016. AI dibattimento del 28/6/2016 sono risultati presenti : il Sig. GRASSATO Davide Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola la Società A.S.D. Bissuola, rappresentata dal Dirigente Teixeira Soares Armando Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura della F.I.G.C. Non si sono presentati all’udienza del 28/6/2016, pur ritualmente convocati : il Sig. TOSI Matteo Calciatore tesserato A.S.D. Bissuola il Sig. CHIARO Emanuele Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola il Sig. SENTIERI Angelo già Presidente A.S.D. Bissuola Il Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Dott. Salvatore Sciuto - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - sentite le parti deferite oggi rappresentate, - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. SENTIERI Angelo già Presidente A.S.D. Bissuola : inibizione per gg. 80, a decorrere dalla data di tessera- mento utile presso Società della F.I.G.C. a carico del Sig. TOSI Matteo Calciatore tesserato A.S.D. Bissuola : squalifica per n. 3 giornate di gara, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2016/17 a carico del Sig. CHIARO Emanuele Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola : inibizione per gg. 60; a carico del Sig. GRASSATO Davide Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola : inibizione per gg. 40; a carico dell’A.S.D. Bissuola a) n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato Juniores Provinciale 2016/17; b) ammenda di € 100,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentite le parti deferite rappresentate - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. SENTIERI Angelo già Presidente A.S.D. Bissuola : inibizione per gg. 80, a decorrere dalla data di tessera- mento utile presso Società della F.I.G.C.; a carico del Sig. TOSI Matteo Calciatore tesserato A.S.D. Bissuola : squalifica per n. 3 giornate di gara, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2016/17; a carico del Sig. CHIARO Emanuele Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola : inibizione per gg. 60; a carico del Sig. GRASSATO Davide Dirigente accompagnatore A.S.D. Bissuola : inibizione per gg. 40; a carico dell’A.S.D. Bissuola a) n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato Juniores Provinciale 2016/17; b) ammenda di € 100,00.-
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