CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 07/07/2016 – Maurizio Morvidoni/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 07/07/2016 – Maurizio Morvidoni/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Ferruccio Auletta Maurizio Benincasa - Relatore Silvio Martuccelli Laura Marzano – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 99/2015,
presentato, in data 9 dicembre 2015, dal Signor Maurizio Morvidoni, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani,
contro Associazione Italiana Arbitri (di seguito anche A.I.A.) in persona del Presidente p.t., Dott. Marcello Nicchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche F.I.G.C.), in persona del Presidente p.t., Dott. Carlo Tavecchio, non costituitasi in giudizio;
per l’impugnazione della decisione della Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A. n. 22 del 19 ottobre 2015, comunicata in data 9 novembre 2015 che, in parziale accoglimento del ricorso avverso la decisione della Commissione di Disciplina Nazionale A.I.A. n. 2 del 13 luglio 2015, ha irrogato, a carico del ricorrente, la sospensione dal 13 luglio 2015 al 12 settembre 2016;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 maggio 2016, l’avv. Mattia Grassani per il ricorrente e gli avv.ti Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Luigi Medugno, per l’A.I.A.;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Maurizio Benincasa.
Ritenuto in fatto
I. Con decisione del 19 ottobre 2015, la Commissione di Disciplina Nazionale d’Appello della F.I.G.C. – A.I.A. ha deciso di accogliere «[…] parzialmente l’appello dell’A.B. Morvidoni Maurizio e per l’effetto il provvedimento disciplinare della sospensione dal 13 luglio 2015 al 12 settembre 2017 è sostituito con quello della sospensione dal 13 luglio 2015 al 12 settembre 2016 […]». La vicenda trae origine dall’atto di deferimento della Procura Arbitrale della FIGC – A.I.A. del 10 febbraio 2015 con il quale il Signor Maurizio Morvidoni è stato deferito innanzi alla Commissione di Disciplina Nazionale per rispondere della violazione delle seguenti norme: «[…] art. 40, comma 3 lett. A), art. 23, n. 3 lett. A), lett. C), lett. P, lett. S) e lett. O) del Regolamento Associativo ed ai sensi degli artt. 1, 14 e 19 del Regolamento Amministrativo delle Sezioni per la mancata conformità nell’intestazione delle fatture di pagamento alle disposizioni dell’AIA, per il mancato tempestivo invio dei Bilanci Preventivo, Semestrale e Consuntivo del 2014 al CRA, per la mancanza di idonea documentazione fiscale per n. 7 mandati di pagamento, per aver corretto o sbianchettato n. 5 ricevute di mandati di pagamento, per aver emesso assegni privi di data, per non aver messo in mora gli associati morosi, per non aver fissato d’intesa con il CDS la quota sezionale annuale per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, per aver esonerato dal versamento delle quote associative temporaneamente gli arbitri di nuova nomina e definitivamente gli arbitri benemeriti senza il parere del CDS, evidenziandosi così una tenuta contabile-amministrativa in palese violazione delle norme associative ed una gestione della sezione in modo irregolare e non conforme al Regolamento Associativo e al Regolamento Amministrativo delle Sezioni […]». Con delibera n. 2 del 13 luglio 2015, la Commissione di Disciplina Nazionale infliggeva al Signor Morvidoni la sanzione della sospensione di mesi diciotto. Tale provvedimento veniva impugnato dal Signor Morvidoni dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello che accoglieva parzialmente il gravame con la delibera impugnata in questa sede. Avverso tale delibera il Signor Maurizio Morvidoni ha proposto ricorso in data 9 dicembre 2015 rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] – annullare le decisioni impugnate, segnatamente la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A. n. 22 del 19 ottobre 2015, comunicata il 9 novembre 2015, di rigetto del ricorso avverso la decisione n. 2 del 13 luglio 2015, adottata dalla Commissione di Disciplina Nazionale e, per l’effetto, ridurre la sospensione dal 13 luglio 2015 al 12 settembre 2016 irrogata nei confronti del Sig. Morvidoni, nella misura del presofferto, e, comunque, in quella ritenuta di giustizia, di entità inferiore a mesi 12 (dodici), ovvero rinviare il procedimento al competente organo di giustizia costituito in seno all’Associazione Italiana Arbitri, affinché ridetermini la pena applicando il principio indicato dall’On.le Collegio di garanzia dello Sport. Con vittoria di spese, anche per quanto attiene ai costi di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport […]».
II. Con memoria datata 17 dicembre 2015, si è costituita in giudizio la sola A.I.A. chiedendo che il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito, con ogni conseguente pronuncia in ordine alla rifusione delle spese di lite.
III. Entrambe le parti hanno depositato memorie con le quali hanno confermato le conclusioni già rassegnate e hanno ulteriormente illustrato le difese.
Considerato in diritto
1. A. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2, comma, 2, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’omessa applicazione, nella valutazione delle risultanze probatorie, del principio di parità delle parti nel processo disciplinare sportivo. In particolare, il Signor Morvidoni deduce che nella decisone impugnata si sarebbe consumata la citata violazione di legge, in primo luogo, applicando il principio del “più probabile che non” rispetto a quello della “ragionevole certezza” «[…] che, sebbene di grado inferiore rispetto alla prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, presuppone la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti […]». In secondo luogo, e soprattutto, la decisione impugnata sarebbe viziata poiché «[…] se, per l’organo inquirente-requirente è sufficiente raccogliere indizi per provare un fatto storico (ma non solo, in questo caso anche per provare l’elemento soggettivo del deferito), per la persona sottoposta a procedimento disciplinare, invece, vige il più rigoroso principio della prova piena, ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, chiaramente incompatibile con i tempi e le modalità di svolgimento di tali giudizi […]». Prosegue la difesa del ricorrente deducendo «[…] Di conseguenza, premesso che la Procura Arbitrale ha potuto accertare fatti storici sulla base di ‘indizi’ e del concetto del ‘più probabile che non’, appare chiaramente violativo del principio di parità delle parti del procedimento pretendere che, per dimostrare circostanze a propria discolpa, da valutarsi quali attenuanti, Morvidoni dovesse onorare uno standard probatorio ben più rigido! […]».
B. A fondamento del ricorso si deduce, altresì, la violazione dell’art. 54, comma 4, del Regolamento A.I.A. con erronea applicazione del principio di proporzionalità della pena ed erronea valutazione del comportamento precedente e successivo all’infrazione da parte del ricorrente. In particolare, per un verso, la decisione impugnata avrebbe qualificato le violazioni contestate come volontarie e di tale gravità da giustificare la sospensione irrogata, omettendo di considerare il contesto nel quale sono maturati i fatti e la professionalità del Signor Morvidoni. Per altro verso, il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto, come previsto dalla citata disposizione di cui si assume la violazione, della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima.
2. In relazione al primo motivo di ricorso, l’A.I.A. deduce l’infondatezza della censura, mettendone in dubbio la stessa ammissibilità. In particolare, rileva che i giudici endoassociativi hanno correttamente valutato tutti gli elementi prodotti dall’organo inquirente e dai soggetti incolpati applicando il medesimo, e corretto, standard probatorio. Si osserva, inoltre, che «[…] E’ del tutto fisiologico, del resto, che il giudice di merito – sulla scorta delle risultanze istruttorie sottoposte alla sua attenzione – effettui un giudizio di prevalenza di singole prove rispetto ad altre, essendo a lui solo riservata l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, senza che possa – per ciò solo – lamentarsi una violazione di legge nei termini ex adverso prospettati […]». In ordine al secondo motivo di ricorso la parte resistente deduce l’inammissibilità della censura, rilevando che la sanzione applicata rientra nel novero di quelle astrattamente irrogabili per le violazioni ascritte e, in generale, come non siano in discussione i presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della sospensione nella misura stabilita. Non vi è alcuna manifesta irragionevolezza della quantificazione della sanzione, né possono essere presi in considerazione, per valutare la legittimità della decisione sanzionatoria, i precedenti richiamati dal ricorrente.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Un attento esame della decisione impugnata, che non si limiti a valorizzare il mero elemento testuale di alcuni passaggi motivazionali, conduce ad affermare l’infondatezza del primo motivo di ricorso. La difesa del ricorrente offre, infatti, una lettura della decisione che si limita a stigmatizzare il sostantivo “indizi” e la proposizione “non pienamente provati”, assegnando ad entrambi un contenuto di significato diverso da quello ricavabile con una complessiva interpretazione della motivazione sul punto in questione e facendo corretta applicazione dei criteri ermeneutici dei provvedimenti aventi contenuto giurisdizionale, sia pure di natura sportiva. Infatti, il percorso motivazionale della decisione impugnata non si espone ad alcuna violazione di legge poiché, da un lato, ha fatto corretta applicazione del principio della prova nell’ambito dell’ordinamento sportivo su tutti gli elementi fattuali della controversia; per altro verso, tale principio è stato rigorosamente applicato sia ai fatti che hanno concorso ad accertare la commissione delle violazioni e la loro volontarietà sia ai fatti, allegati dal Signor Morvidoni, che avrebbero dovuto dimostrare la sua colpa in luogo del dolo, ma che non sono stati reputati idonei a tale fine. Non può, pertanto, essere configurata alcuna violazione del principio di parità delle parti nel processo sportivo. Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. L’organo endoassociativo che ha pronunciato la decisione impugnata ha, infatti, fatto buon governo della norma che si assume violata. Infatti, a seguito dell’accertamento della responsabilità disciplinare del Signor Morvidoni, è stata irrogata una sanzione che rientra, senza meno, nell’ambito di quelle astrattamente comminabili per le violazioni contestate con motivazione non censurabile, laddove si consideri, ad esempio, che la riduzione dall’originaria sanzione del primo grado a quella comminata in sede di appello è stata giustificata dal corretto apprezzamento delle ammissioni del Signor Morvidoni in ordine ai fatti oggetto del deferimento. Non vi è una manifesta sproporzione tra la sanzione applicata e la responsabilità accertata e, pertanto, il sindacato di questo Collegio non può convertirsi in valutazioni di merito, come già affermato in numerosi precedenti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, II Sez., decisione 11 dicembre 2015, n. 67). Le spese seguono il principio della soccombenza, come stabilito dall’art. 62, 3° comma, del Codice della Giustizia Sportiva.
PQM
Il Collegio di Garanzia Seconda Sezione Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00 in favore della intimata FIGC, oltre accessori di legge.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 maggio 2016.
Il Presidente F.to Attilio Zimatore
Il Relatore F.to Maurizio Benincasa
Depositato in Roma in data 7 luglio 2016
Il Segretario F.to Alvio La Face