CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 38 del 11/08/2016 – Cavese 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 38 del 11/08/2016 – Cavese 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino – Presidente Giuseppe Andreotta Guido Cecinelli Vincenzo Ioffredi - Componenti Angelo Maietta - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2016, presentato, in data 6 agosto 2016, dalla società Cavese 1919 s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Domenico Campitiello, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita; contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri, n. 14, con gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; nonché nei confronti di U.C. Albinoleffe s.r.l., in persona del suo presidente e legale rapp.te p.t., sig. Gianfranco Andreoletti, presso la stessa dom.to per ragione della carica in Bergamo, alla Via Gabriele Camozzi, n. 71, con l’avv. Luca Tettamanti (interventore autonomo); per l’annullamento della “delibera del Consiglio Federale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 42/A del 4 agosto 2016 nonché del provvedimento/parere della Co.Vi.Soc. del 3/8/16 e di tutti gli atti ad essa annessi, connessi, conseguenti e successivi, con la quale veniva rifiutata la domanda di ripescaggio presentata dalla società ricorrente e finalizzata alla iscrizione al Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico, stagione sportiva 2016/2017; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 10 agosto 2016, l’avv. Gaetano Aita, per la ricorrente, Cavese 1919 s.r.l.; l’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC e l’avv. Luca Tettamanti, per l’intervenuta U.C. Albinoleffe s.r.l.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta. Ritenuto in fatto Con il ricorso a questo Collegio di Garanzia, la Cavese 1919 s.r.l. ha impugnato la delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 42/A del 4 agosto 2016, nonché il provvedimento/parere della Co.Vi.Soc. del 3/8/16 e tutti gli atti ad essa annessi, connessi, conseguenti e successivi, dolendosi del fatto che il Consiglio Federale della FIGC aveva deliberato il non accoglimento della domanda di ripescaggio avanzata dalla medesima società sul presupposto del parere della Co.Vi.Soc., in base al quale la società non aveva depositato, nei termini prescritti dal Sistema delle Licenze Nazionali, il bilancio della società al 30.06.’15, ma unicamente quello redatto al 30.06.’16, con ciò violando l’art. 2423 ter, comma quinto, c.c. in merito al c.d. principio di comparabilità. La ricorrente affida le sue doglianze ad un unico motivo di gravame delimitato come “omessainsufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ovvero il deposito tempestivo del bilancio 2016.” Sostiene la ricorrente che il mancato deposito nel termine prescritto in tema di ripescaggi dalla FIGC, con C.U. n. 5/A del 13 luglio 2016, del bilancio di esercizio al 30 giugno 2015, non costituisca circostanza idonea ad escludere la società dall’asserito diritto al ripescaggio in quanto, avendo depositato la situazione bilancistica al 30 giugno 2016, avrebbe di fatto superato in melius il proprio onere documentale, testimoniando una situazione più attuale ed idonea a soddisfare il bene giuridico protetto dalla norma federale, rinvenibile, a suo dire, nella regolarità della competizione sportiva che, in difetto di accoglimento del ricorso, verrebbe di fatto sacrificato. Aggiunge, altresì, invocando la buona fede ed il rispetto dei principi di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’art. 1 bis CGS, che la mancata presentazione del bilancio al 30 giugno 2015 non era un fatto a sé imputabile, atteso che la precedente proprietà non aveva messo a disposizione la documentazione e di tanto l’odierna ricorrente aveva dato atto alla Co.Vi.Soc. con nota scritta. Infine, sottolinea pure la circostanza che la Cavese 1919 s.r.l. è divenuta società di capitali solo nel settembre 2014 e, pertanto, quello al 30.06.’15 sarebbe stato il suo primo bilancio, che non avrebbe dovuto depositare se fosse rimasta come associazione (sic!, cfr. pag. 5, terzo cpv, del ricorso introduttivo), con ciò volendo giustificare una non meglio comprensibile circostanza attenuante. Concludeva, pertanto, per il suddetto annullamento, all’uopo domandando la concessione della Licenza Nazionale per essere iscritta al Campionato Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico. La Figc si è ritualmente costituita in giudizio con memoria di difesa, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Con atto di intervento volontario si è, altresì, costituita l’U.C. Albinoleffe srl, controinteressata al giudizio, atteso che la medesima è portatrice di autonomo interesse, essendo la propria posizione di ripescaggio sub judice e comunque strettamente dipendente dall’esito del giudizio incardinato dalla Cavese; l’intervento spiegato mira a sottolineare l’infondatezza del ricorso della Cavese 1919 s.r.l., deducendone l’inammissibilità per violazione dei termini e delle prescrizioni stabilite dal sistema delle Licenze Nazionali. Su queste premesse in fatto, è opportuno svolgere le seguenti considerazioni in Diritto Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Data per acquisita e pacifica la funzione dello scrivente Collegio quale giudice di legittimità e non di merito, va da subito analizzata la vicenda sotto il piano della ricostruzione sistematica sia della normativa endofederale che di quella ordinamentale, inderogabile in materia societaria. Il Sistema di Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, approvato con C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, elenca una serie di adempimenti e requisiti affinché le società possano essere ammesse ai rispettivi campionati. Tra questi - omettendo il tassativo elenco - ai fini che qui rileva, v’è l’obbligo, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno 2016, di “depositare presso la Co.Vi.Soc., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia del bilancio di esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2015 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2015, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare.” Il richiamato termine è stato prorogato alle ore 19.00 del 26 luglio 2016, con C.U. n. 5/A del 13 luglio 2016 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per le società interessate all’eventuale ripescaggio (come nel caso della Cavese 1919 s.r.l.). La ragione di tale prescrizione è rinvenibile a livello sistematico nel diritto societario affinché i dati attuali di bilancio siano comparabili ed in continuità con l’esercizio precedente, in modo tale da cristallizzare la salubrità della società e la sua regolarità in termini di prescrizione normativa ordinamentale. E tale dato trova cittadinanza nell’art. 2423 ter, comma quinto, c.c. secondo il quale “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.” Orbene, nella vicenda che ci occupa non può darsi luogo di percorrenza al sentiero tracciato dalla ricorrente che, minimizzando in maniera anche poco ortodossa la vicenda, relega la mancata presentazione del bilancio 2015 ad elemento trascurabile ed irrilevante, sostenendo che la presentazione dello stato finanziario della società al 2016 di per sé solo testimonia in maniera plastica ed esaustiva la regolarità e salubrità della società. Invero, la tesi non convince su due direttrici: la prima riguarda la violazione evidente e netta dell’art. 2423 ter, comma quinto, c.c., che lancia un assist di fuga alla parte obbligata agli adempimenti descritti, laddove precisa che “…se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa” e tanto non è accaduto nel caso che ci occupa, atteso che nella nota integrativa del bilancio 2016, depositato in atti, nulla si dice a riguardo della mancanza dei dati da comparare, anzi, si descrive una situazione regolare ed in linea sulla quale l’attenzione andrebbe sollecitata in via di ordinamento generale e non sportivo; né può riconoscersi una esimente di buona fede alla circostanza che la ricorrente pure attenziona sul fatto di aver comunicato la propria impossibilità al deposito del bilancio 2015 per cause a sé non imputabili, ma riferibili alla precedente gestione societaria, atteso che, si ripete, da un lato, la situazione avrebbe dovuto trovare riscontro e segnalazione nella nota integrativa, dall’altro, dopo aver rilevato la società, la nuova governance avrebbe potuto, rectius dovuto, attivarsi con i propri danti causa nelle sedi competenti, onde ottenere le informazioni dovute che, nell’ambito delle cessioni societarie, costituiscono un prius logico giuridico e fattuale che incide anche nella determinazione del prezzo di cessione/acquisizione. Laddove ciò non bastasse, è appena il caso di ricordare che in materia di bilanci di società vigono una serie di principi generali – chiarezza, veridicità e correttezza - ciascuno autonomo e non subordinato all’altro, che tendono a rendere cosciente la partecipazione dei soci alla vita sociale e ai terzi la possibilità di conoscere lo stato di salute della società a tutela dell'interesse generale all'informazione circa la situazione patrimoniale della società (cfr. Tribunale Milano, 17/01/2007, n. 463). In secondo luogo, non può sottacersi come la documentazione richiesta sia assoggettata ad un termine decadenziale e perentorio, come prescritto dal Sistema di Licenze Nazionali approvato ed in vigore. Per mera completezza espositiva, va precisato come la decadenza sia un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all’annullamento di uno stato o rapporto giuridico. È disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. e, secondo un’opinione piuttosto diffusa, sarebbe una causa di estinzione di un diritto soggettivo, ma si osserva in contrario che effetto della decadenza è l’impossibilità di esercitare un potere in un singolo caso, nonostante che il potere medesimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui ricorre. Apertis verbis, la decadenza ha la funzione di assicurare che lo stato di incertezza relativo ad alcune situazioni giuridiche sia limitato a periodi assai contenuti nel tempo: ciò spiega perché sono irrilevanti le circostanze soggettive ed oggettive che abbiano impedito ad un soggetto di esercitare il diritto (o assolvere ad un obbligo) e che siano invece idonee a interrompere la prescrizione o, salvo che sia disposto altrimenti, a sospenderla (art. 2964 c.c.). Nel caso che ci occupa non solo la ricorrente non ha rispettato i termini previsti per il deposito del bilancio al 30 giugno 2015, ma, anzi, ammette che il medesimo non era stato mai approvato, dando conto che soltanto in data 29 luglio 2016 aveva provveduto a regolarizzare tale omissione. Alla luce di quanto innanzi, il ricorso deve essere rigettato anche in linea con l’orientamento di questo Collegio in relazioni a vicende analoghe (cfr. Decisione 31/16 – caso Paganese). La manifesta infondatezza delle doglianze impone la condanna alle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo tra la Cavese 1919 s.r.l. e la FIGC, mentre le stesse si compensano nei confronti della U.C. Albinoleffe, atteso che la stessa ha inteso spontaneamente intervenire nel giudizio pur non essendovi stata costretta. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2016, presentato, in data 6 agosto 2016, dalla società Cavese 1919 s.r.l. contro la F.I.G.C. avverso la delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 42/A del 4 agosto 2016, nonché il provvedimento/parere della Co.Vi.Soc. del 3/8/16 e tutti gli atti ad essa annessi, connessi, conseguenti e successivi. Rigetta il ricorso siccome infondato. Condanna la ricorrente alle refusione delle spese di giudizio in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori di legge, se sussistono le condizioni di ripetibilità degli stessi. Compensa le spese di giudizio nei confronti della U.C. Albinoleffe s.r.l.. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 10 agosto 2016. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Angelo Maietta Depositato in Roma in data 11 agosto 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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