CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 39 del 11/08/2016 – U.C. Albinoleffe s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 39 del 11/08/2016 – U.C. Albinoleffe s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRIMA SEZIONE
Composta da Mario Sanino – Presidente
Guido Cecinelli - Relatore Giuseppe
Andreotta Vincenzo Ioffredi Angelo Maietta – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2016, presentato, in data 6 agosto 2016, dalla società U.C. Albinoleffe s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Gianfranco Andreoletti, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Luca Tettamanti, Monica Fiorillo, Michele Cozzone,
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
per l'impugnazione della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 44/A del 4 agosto 2016, con la quale, escludendola dalla procedura di ripescaggio, non è stata concessa alla predetta società la Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico, per la stagione sportiva 2016 – 2017;
esaminate le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; vista la decisione di questo Collegio di Garanzia n. 38/2016 del 10 agosto 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso, in data 6 agosto 2016, dalla società Cavese 1919 s.r.l.;
considerato che, alla luce della suddetta decisione del Collegio, la ricorrente U.C. Albinoleffe s.r.l. – ultima delle società ripescabili - non ha più alcun interesse a coltivare la presente impugnativa, atteso che, nel rispetto della graduatoria di merito già esistente, in virtù del rigetto del ricorso della società Cavese – posta in posizione sopravanzata rispetto alla Albinoleffe - la società titolata di diritto a ricoprire il vuoto di organico e, come tale, ad occupare il decimo ed ultimo posto disponibile nell’ambito del Campionato di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico, per la stagione sportiva 2016 – 2017, risulta essere proprio l’U.C. Albinoleffe s.r.l.; uditi, nell’udienza del 10 agosto 2016, gli avvocati Eduardo Chiacchio, Luca Tettamanti, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, per la ricorrente, i quali si riportano al ricorso introduttivo, eccependo, altresì, la sopravvenuta carenza di interesse; e l’avv. Letizia Mazzarelli, per la FIGC; udito, nella camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli;
P. Q. M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Dichiara il sopravvenuto difetto di interesse per la ricorrente a coltivare il ricorso e, pertanto, lo dichiara improcedibile. Sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 10 agosto 2016.
Il Presidente F.to Mario Sanino
Il Relatore F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, in data 11 agosto 2016.
Il Segretario F.to Alvio La Face