F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Settembre 2016 (280) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE ANTONINO (tesserato per la corrente s.s. con la Società ASD Due Torri), CARLO AMATO (all’epoca dei fatti e tuttora Presidente della Società Due Torri), Società ASD DUE TORRI – (nota n. 15185/836 pf15-16 MS/vdb del 20.6.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Settembre 2016
(280) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE ANTONINO (tesserato per la corrente s.s. con la Società ASD Due Torri), CARLO AMATO (all’epoca dei fatti e tuttora Presidente della Società Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 15185/836 pf15-16 MS/vdb del 20.6.2016).
Il deferimento La Procura Federale, con atto datato 20 giugno 2016, ha deferito a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale i Sigg.ri Antonino Raffaele, dirigente e vice Presidente della Società ASD Due Torri Srl, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1bis comma 1 CGS), nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali, in quanto alla fine della gara Noto – Due Torri del 6 gennaio 2016 (Campionato Nazionale Serie D) entrava senza autorizzazione sul terreno di giuoco e, avvicinatosi all’arbitro, lo insultava più volte e lo minacciava, a tal punto che solo l’intervento delle forze di polizia presenti sul posto impediva che la situazione non degenerasse oltre. Con lo stesso provvedimento è stato altresì deferito il Sig. Carlo Amato, Presidente della Società ASD Due Torri Srl, anch’egli per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1bis comma 1 CGS), perché ritualmente convocato dall’Organo inquirente per essere sentito sui fatti, per tre volte non si presentava all’audizione a motivo di impegni professionali, senza tuttavia offrire alcuna disponibilità ad essere ascoltato, pur essendo a conoscenza della scadenza dei termini d’indagine. Al duplice deferimento è seguito quello della Società ASD Due Torri Srl, chiamata a rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. La relazione della Procura Federale, allegata al deferimento, ha precisato che dalle dichiarazioni dei testimoni, raccolte nel corso dell’indagine, si poteva dedurre che il Raffaele, non inserito nella distinta della propria squadra, a fine gara era entrato nel recinto di giuoco ed in quello antistante gli spogliatoi attraverso una porta lasciata aperta dal servizio di sorveglianza della Società ospitante (la Noto) e che il suo comportamento verso l’arbitro si era “concretizzato essenzialmente in espressioni esclusivamente verbali” (testo letterale della relazione). In tale relazione si dava conto che l’Amato, Presidente della Società, non si era presentato alle convocazioni del 31 marzo, 5 e 8 aprile 2016, nonostante che fosse stato proprio lui a indicare come utile quest’ultima data. Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi, né è comparso alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Antonino Raffaele, inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Carlo Amato, ammenda di € 500,00 (euro cinquecento/00) per la Società ASD Due Torri Srl per la violazione contestata al solo Presidente, perché per la violazione ascritta al Raffaele era stata già sanzionata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con altra ammenda. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Occorre premettere che il deferimento in oggetto ha tratto le mosse dalla decisione 28 gennaio 2016 della Corte Sportiva d’Appello (C.U. n. 072/2015-2016), che, nel rigettare l’appello proposto dalla Società ASD Due Torri Srl avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 comminatale dal Giudice Sportivo per i fatti connessi alla gara di che trattasi e più in particolare al comportamento del Raffaele (C.U. n. 83 del 7.1.2016), aveva rimesso gli atti alla Procura Federale affinché fosse fatta piena luce su detto comportamento. Tanto precisato, la presente decisione non può prescindere dal referto dell’arbitro della gara e da quello redatto dall’assistente arbitrale, le cui risultanze smentiscono, quanto a gravità degli occorsi, le edulcorate dichiarazioni rese dalle persone sentite nel corso delle indagini. Ho scritto l’arbitro: “al termine della gara, mentre io, gli assistenti e le squadre rientravamo … il Sig. Raffaele Antonino, che ricopre la carica di vice – Presidente della Società Due Torri, inizialmente non riconosciuto in quanto non inserito nella distinta della Società, ma che grazie all’intervento delle forze di polizia veniva identificato, (…) forzava l’ingresso nel recinto di giuoco (…) entrava sul terreno di giuoco e avvicinatosi con fare minaccioso mi insultava (…) per più volte, fino ad avvicinarsi ad un metro, dove per fortuna interveniva e si opponeva un agente di polizia che tuttavia mi urtava per via di una spinta del Sig. Raffaele nel tentativo di raggiungermi. Per più metri ci accompagnava sempre urlando insulti e minacce. Una volta rientrato negli spogliatoi iniziava a litigare (…) anche con i dirigenti ospitanti e con i calciatori, alcuni del Noto, che rientravano nello spogliatoio. Dopo qualche minuto di continue urla (…) nei confronti della classe arbitrale (…), il Sig. Raffaele rientrava in uno stato comportamentale più normale, incentivato dalla massiccia presenza delle forze di polizia”. Ha scritto l’assistente dell’arbitro: “(…) a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, un estraneo non iscritto in distinta, provava a venire a contatto con me, non riuscendo e gridava le seguenti frasi (…). Questo estraneo veniva riconosciuto dalle forze dell’ordine e si trattava del Sig. Raffaele Antonino, vice Presidente della Società Due Torri”. Tali essendo le risultanze istruttorie, nelle quali i referti dell’arbitro e del suo assistente costituiscono fonte di natura privilegiata, il deferimento deve essere accolto non solo per il Raffaele Antonino, ma anche nella parte che riguarda la posizione del Sig. Carlo Amato, oggettivamente non contestabile, in una alle sanzioni richieste, che appaiono congrue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Antonino Raffaele, inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Carlo Amato, ammenda di € 500,00 (euro cinquecento/00) per la Società ASD Due Torri Srl.
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