F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. INDELICATO MARIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1, 2 C.G.S. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 15/TFT del 04.08.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. INDELICATO MARIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1, 2 C.G.S. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 15/TFT del 04.08.2015)
Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione del 4.8.2015, infliggeva mesi 6 di inibizione al sig. Mariano Indelicato Presidente della Società Linguaglossa. L’Indelicato era stato accusato della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 43, commi 1 2 e 3, e 5 N.O.I.F. ed art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., in quanto non avrebbe prodotto la documentazione medica attestante l’avvenuta sottoposizione alle visite tese all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva di alcuni giocatori tesserati con la Società. Anche la società Linguaglossa era sanzionata con l’ammenda di € 360,00. L’Indelicato proponeva impugnazione sostenendo di aver fatto sottoporre i calciatori alle consuete visite mediche, calciatori che erano così in possesso di regolare certificazione, che veniva prodotta come allegato all’impugnazione. Rappresentava che i certificati medici erano già stati inviati al Tribunale Federale sostenendo che detti certificati per errore erano stati spediti, in precedenza e tempestivamente nei termini prescritti, alla F.I.G.C. Delegazione di Catania. Questa Corte con ordinanza disponeva accertamenti istruttori – da parte della competente Procura Federale – tesi a verificare la spedizione e/o ricezione delle certificazioni mediche alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Catania. All’esito la Procura evidenziava che dalle indagini svolte. - la Delegazione Provinciale di Catania (cfr. nota 20.10.2015, n. 36) attestava come non vi fosse stata – nel proprio registro di protocollo – alcuna ricezione di documentazione da parte della Società Linguaglossa; - che l’Indelicato non era stato in grado di produrre alcuna ricevuta comprovante la spedizione dei certificati. Rileva questa Corte come il ricorso è infondato. 2 La produzione da parte delle Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal Decreto 15282 del Ministero della Sanità e L. R. Sicilia 36/2000. La mancata collaborazione sotto questo profilo da parte dei responsabili delle Società corroborata dal fatto che nella piena consapevolezza della violazione si è cercato di accampare ragioni in ordine all’invio della documentazione medica poi rilevatasi indimostrata, palesa del resto il fatto che si era nella piena cognizione dell’obbligo dell’invio della documentazione stessa. In questo senso appaiono allora del tutto corrette le ragioni in base alle quali il Giudice di primo grado ha inflitto le sanzioni oggi contestate apparendo l’impugnazione, per quanto sopra evidenziato alla luce altresì dell’istruttoria svolta, del tutto infondata. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Indelicato Mariano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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