• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S.D. TAVERNESE AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 300,00; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. ASCRITTA AD ALTRI SOGGETTI – nota n. 3553/794pf14-15/AA/ac del 16.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 23 del 7.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S.D. TAVERNESE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 300,00; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. ASCRITTA AD ALTRI SOGGETTI – nota n. 3553/794pf14-15/AA/ac del 16.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 23 del 7.1.2016)
Con ricorso ritualmente proposto la A.S.D. Tavernese ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 23 del 7.1.2016) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, il Tribunale Federale Territoriale di Catanzaro le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 300,00 e un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella Stagione 2015/2016 nel Campionato di Seconda Categoria, in conseguenza della condotta ascritta al Calciatore Bruno Nicola e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore nel corso del Campionato dilettantistico di Terza Categoria – Stagione 2014/2015, e ciò a sensi dell'art, 1 bis, comma 5, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., atteso che il Bruno Nicola, dirigente della ASN Pietro Mancini Torre Alta, poi dimessosi, veniva schierato in campo quale tesserato della A.S.D. Tavernese in alcune gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'insussistenza delle violazioni contestate, con specifico richiamo all'art. 49 del Regolamento L.N.D. - Titolo VIII, che nulla dispone in ordine alla pretesa di incompatibilità tra la carica di dirigente di una società di calcio e la qualità di calciatore tesserato con altra società affiliata che, peraltro, sussiste limitatamente alla assunzione di cariche dirigenziali in altre società affiliate. Osservando, comunque, che tale situazione non aveva inciso sul regolare andamento delle rispettive attività in quanto le funzioni esercitate dal Bruno erano diverse e le due Società militavano in settori agonistici diversi: Campionato di Terza Categoria e Settore Giovanile, con esclusione, quindi, di possibilità di conflitto di interessi. Chiedeva, comunque, la revoca della penalizzazione di un punto in classifica che avrebbe falsato l'andamento del Campionato in corso regolarmente svolto dalla ricorrente che è in lizza per la promozione in Prima Categoria. Alla seduta del 19.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – IIIa Sezione – è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto come da dispositivo. Osserva, peraltro, a tal uopo questa Corte che gli addebiti contestati alla ricorrente sono sussistenti per il chiaro disposto, al quale si rimanda, di cui al Regolamento L.N.D. – Titolo VIII – art. 49 (incompatibilità e divieti) lett. “C”. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Tavernese di Montalto Uffugo (Cosenza) riduce la sanzione inflitta alla sola ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO DELL’A.S.D. TAVERNESE AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 300,00; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. ASCRITTA AD ALTRI SOGGETTI – nota n. 3553/794pf14-15/AA/ac del 16.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 23 del 7.1.2016)"