• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: – GASPERINI CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE PRO TEMPORE A.C.D. NUOVA BOLGIANO; – ROTOLO FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO; – COSTA MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO, E DELLE SOCIETÀ: – ACD NUOVA BOLGIANO E AS ASSAGHESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 3758/1063pf14-15/GC/vdb del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: - GASPERINI CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE PRO TEMPORE A.C.D. NUOVA BOLGIANO; - ROTOLO FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO; - COSTA MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO, E DELLE SOCIETÀ: - ACD NUOVA BOLGIANO E AS ASSAGHESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 3758/1063pf14-15/GC/vdb del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)
Con atto del 20.1.2016, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015 del predetto Comitato e comunicata solo in data 14.1.2016) con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Gasperini Claudio (all’epoca dei fatti, Presidente della società ACD Nuova Bolgiano), del sig. Rotolo Federico (all’epoca dei fatti, calciatore e vice Capitano della AS Assaghese Calcio), del sig. Costa Massimo (all’epoca dei fatti, calciatore e Capitano della AS Assaghese Calcio), della società ACD Nuova Bolgiano a titolo di responsabilità diretta e della società AS Assaghese Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, per violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., tutti i deferiti sono stati prosciolti. Il reclamo è fondato. Coglie nel segno la censura di travisamento dei fatti, formulata dal Procuratore Federale nei confronti della sentenza di prime cure. Ed invero, il Tribunale Federale Territoriale ha, del tutto erroneamente, ritenuto che, con l’atto di deferimento di cui è giudizio, la Procura Federale avesse inteso contestare ai soggetti deferiti la commissione di un illecito sportivo; l’errore in cui è incorso il Giudice di prime cure risulta confermato dalla circostanza che il Tribunale ha sollecitato, anche per iscritto, la Procura Federale a riformulare l’atto di deferimento; richiesta che, al di là della irritualità della stessa, dimostra, per tabulas, il fraintendimento in cui è incorso il Tribunale. Ciò posto, questa Corte rileva come dagli atti di causa emerga, in modo chiaro, la responsabilità di tutti i deferiti per avere violato i fondamentali principi di comportamento di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S.. Più specificatamente, è evidente che il sig. Gasperini Claudio (all’epoca dei fatti, Presidente della società ACD Nuova Bolgiano) abbia apertamente violato il fondamentale canone di lealtà, atteso che, pur essendo consapevole del fatto che il sig. Manti Domenico non poteva svolgere le funzioni di assistente arbitrale in favore della AS Assaghese Calcio (consapevolezza derivante dalla conoscenza diretta che il Gasperini aveva del Manti, per essere quest’ultimo il padre di un calciatore tesserato per la società ACD Nuova Bolgiano di cui il Gasperini era, all’epoca dei fatti, Presidente), ha acconsentito che il Manti fungesse da assistente arbitrale, salvo, poi, denunciare la violazione delle norme federali al fine di ottenere (come poi effettivamente avvenuto) la vittoria a tavolino di una partita che la sua squadra stava perdendo sul campo. Quanto, invece, alla posizione del sig. Costa Massimo e del sig. Rotolo Federico, rispettivamente Capitano e vice Capitano della AS Assaghese Calcio, non vi è dubbio che anche i predetti tesserati abbiamo violato i fondamentali principi di comportamento di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.F., per avere, il primo, attestato, falsamente, mediante la sottoscrizione della distinta di gara, che il sig. Manti Domenico fosse un soggetto tesserato per la F.I.G.C. e, come tale, abilitato a svolgere le funzioni di assistente arbitrale; il secondo, per avere scelto, quale assistente arbitrale, un soggetto non tesserato per la F.I.G.C. e, come tale, non abilitato a svolgere le predette funzioni. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al sig. Gasperini Claudio la sanzione della inibizione per anni 1, al sig. Rotolo Federico la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e al sig. Costa Massimo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara nonché l’ammenda di € 1.000,00 alla società ACD Nuova Bolgiano e l’ammenda di € 300,00 alla società AS Assaghese Calcio.
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2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: – GASPERINI CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE PRO TEMPORE A.C.D. NUOVA BOLGIANO; – ROTOLO FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO; – COSTA MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO, E DELLE SOCIETÀ: – ACD NUOVA BOLGIANO E AS ASSAGHESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 3758/1063pf14-15/GC/vdb del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)"