F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 18 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. SFERRAZZA GIOACHINO TENDENTE AD OTTENERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRECLUSIONE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 4381/1163 – 09/10 DEL 10.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 380/CDT del 22.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 18 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 03 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. SFERRAZZA GIOACHINO TENDENTE AD OTTENERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRECLUSIONE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - NOTA N. 4381/1163 – 09/10 DEL 10.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 380/CDT del 22.3.2011)
Con atto privo di titolazione e qualificazione, diretto alla Corte Federale d’Appello, il sig. Gioachino Sferrazza, già tesserato F.I.G.C., ha proposto “Istanza alla S.V. Ill.ma” onde conseguire la revoca del “provvedimento di preclusione emesso in data 22.3.2011 dalla Commissione Disciplinare Territoriale a carico dello scrivente”. Nel merito, l’istante deduce l’accertamento, da parte di sentenza definitiva dell’A.G.O., dell’inesistenza delle circostanze di fatto che determinarono l’applicazione, nei suoi confronti, della richiamata sanzione disciplinare. Il ricorso veniva trattato dalla Corte nella seduta del 18.3.2016, nella quale, mentre il Ferrazza insisteva per l’accoglimento del ricorso, la Procura Federale, comparsa tramite Sostituto, ne chiedeva il rigetto per inammissibilità. La Corte si è in primo luogo preoccupata di qualificare l’atto in questione, ritenendo che lo stesso debba venir considerato ricorso per revocazione, ricadente sotto la previsione dell’art. 39 C.G.S., in quanto logicamente riconducibile ad una delle ipotesi disciplinate dalla detta norma. Tanto premesso, l’istanza, come eccepito dalla Procura Federale, deve venir dichiarata inammissibile avendo superato il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto (sentenza della Corte d‘Appello di Palermo, Sez. I Penale, del 16.10.2014) che dovrebbe determinare il motivo della revoca. Peraltro, non può trascurarsi che lo Sferrazza dichiara irrevocabile la decisione posta a base della sua domanda, e pertanto passata in giudicato, ancorchè nessuna certificazione attesti che avverso tale provvedimento non è stato proposto ricorso per Cassazione: siffatta emergenza processuale impedisce di ritenere definitiva la sentenza sulla quale il ricorrente fonda la propria istanza, e pertanto concorre alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso. La Corte, per completezza motivazionale, ritiene opportuno considerare anche il merito della vicenda, ed osserva che le circostanze di fatto poste a base della decisione 23.3.2011 della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia risultano indiscutibilmente diverse da quelle valutate dal Giudice ordinario. Infatti, mentre la prima ha sanzionato il Ferrazza per violazione dell’art. 1, punto 1 C.G.S., e dell’art. 72, comma 4 delle N.O.I.F. per avere apposto sulle magliette della soc. Akragas il proprio volto, la statuizione dell’appello palermitano riguarda i reati di istigazione a delinquere e di calunnia, determinando insanabile contrasto fra le materie trattate dai due Organi giurisdizionali. Ritiene infine il Giudicante di far salvo il diritto dell’istante di avanzare domanda di riabilitazione ex art. 26 C.G.S., nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla detta norma, con particolare riferimento al decorso di anni tre dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S., come sopra proposto dal Sig. Sferrazza Gioachino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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