• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TILIA, AMM.RE UNICO E LEGALE RAPPR.TE P.T. DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO VI) N.O.I.F.; – INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. GAETANO SOLITO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1, C.G.S.; – AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2015/16 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., – RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI A CIASCUNO ASCRITTE – NOTA N. 10159/838 PF 15-16/SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69 del 18.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TILIA, AMM.RE UNICO E LEGALE RAPPR.TE P.T. DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO VI) N.O.I.F.; - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. GAETANO SOLITO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1, C.G.S.; - AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2015/16 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., - RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI A CIASCUNO ASCRITTE - NOTA N. 10159/838 PF 15-16/SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69 del 18.4.2016)
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 69/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016) del 18.4.2016, ha inflitto le seguenti sanzioni: - inibizione per mesi 3 al sig. Luca Tilia, Amministratore unico e legale rappresentante della Società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l.; - inibizione per mesi 2 al signor Gaetano Solito, Presidente del Collegio sindacale della Società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l.; - punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso 2015/2016 ed ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) alla Società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l.. La A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. e il dott. Gaetano Solito, rappresentati e difesi dall’avv. Donato Antonio Muschio Schiavone, hanno proposto ricorso avverso tale decisione, articolando i seguenti motivi: - la mancata cura, entro i termini previsti, degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore dovrebbe ascriversi ad un evento non prevedibile, imputabile ad un soggetto terzo, da considerare quale causa assorbente nel determinismo eziologico del ritardo, pari a meno di un solo giorno, con cui la ricorrente ha onorato i suoi impegni; - di tale circostanza vi sarebbe riscontro nella stessa nota dell’istituto bancario che ha confermato come i bonifici immessi tramite RelaxBanking dalla Società in data 16.2.2016 alle ore 2 13:13 per un importo complessivo di € 123.868,55 siano pervenuti tecnicamente il 17 febbraio con flusso delle ore 9:32 e regolarmente addebitati; - la Co.Vi.So.C., nella segnalazione inoltrata alla Procura Federale, avrebbe dato atto che la Società ricorrente ha provveduto in data 17.2.2016 al pagamento ai tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2015; - la Società avrebbe programmato, in tempo utile, le operazioni volte ad assicurare la tempestiva cura delle incombenze prescritte dall’ordinamento federale e nulla avrebbe potuto far dubitare dell’adeguatezza del preordinato sforzo organizzativo e del buon esito della suddetta operazione; - la mancanza dell’istituto bancario, consistita in un ritardo nell’iter procedurale interno alla banca, attinente al flusso dei bonifici già precedentemente autorizzati, non potrebbe che assurgere a causa di forza maggiore con l’effetto di scriminare, di per sé, le condotte in contestazione; - sarebbe errata l’affermazione secondo cui la Società non avrebbe avuto il 16 febbraio le provviste necessarie per poter onorare gli impegni assunti nonché l’affermazione secondo cui tre soggetti creditori non sarebbero comunque stati pagati integralmente neppure il 17.2.2016. La parte ricorrente, in conclusione, ha chiesto che siano annullate le sanzioni irrogate alla Società, al sig. Tilia ed al dott. Solito. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Il Procuratore Federale, con provvedimento del 24.3.2016, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i seguenti soggetti: - sig. Luca Tilia, Amministratore unico e legale rappresentante della Società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), par. VI) N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2016, l’avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015 nonché per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16.2.2016, dichiarazione non veridica attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015; - il sig. Gaetano Solito per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16.2.2016, dichiarazione non veridica attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015; - la Società AS Martina Franca 1947 S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato dei citati dirigenti ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.. Il Tribunale ha irrogato ai deferiti le richiamate sanzioni avendo accertato la loro responsabilità. La Corte - a prescindere da ogni tipo di valutazione sulle altre circostanze evidenziate dal Tribunale – ritiene che le violazioni ascritte ai ricorrenti sussistono in quanto, come correttamente rilevato dall’organo decidente di prime cure, “la Società … e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo versato, entro il termine perentorio del 16.2.2016, gli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di novembre e dicembre 2015” e perché “deve essere considerata non veritiera anche la dichiarazione inviata alla Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015 che, invece, … è avvenuto materialmente solo il successivo giorno 17.2.2016”. Il versamento da parte del debitore della somma di denaro dovuta tramite bonifico, infatti, non costituisce esatto adempimento dell’obbligazione pecuniaria, in quanto strumento non equivalente né assimilabile alla dazione di moneta o al pagamento mediante titoli di credito di sicura copertura (come gli assegni circolari). L’estinzione dell’obbligazione con effetto liberatorio per il debitore, quindi, si verifica nel momento in cui il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore i rischi relativi all’iter solutorio. 3 Il pagamento attraverso bonifico bancario, in altri termini, costituisce una fattispecie a formazione progressiva in cui l’ordine di pagamento impartito dal debitore delegante alla banca delegata non determina di per sé il venire in essere degli effetti solutori nei confronti del creditore, essendo necessario a tal fine che la somma di denaro entri nella giuridica disponibilità di quest’ultimo. Nel caso di specie, non sussiste dubbio che l’ordine di pagamento è stato effettuato alle 13:13 del 16.2.2016 e che i versamenti siano stati eseguiti dalla banca il 17.2.2016. Da ciò discende, in primo luogo, che la dichiarazione inviata dalla Società alla Co.Vi.So.C. in data 6.2.2016, attestante l’avvenuto pagamento ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2015, è oggettivamente non veridica in quanto, come detto, gli effetti solutori del pagamento non discendono sic et simpliciter dall’effettuazione del bonifico bancario, per cui, alla data del 16.2.2016, la Società era certa di aver emesso l’ordine di pagamento, ma non poteva essere affatto sicura che l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie fosse avvenuto. Inoltre, poiché l’ordine di pagamento è stato impartito alle 13:13 del 16.2.2016, è del tutto fisiologico che i versamenti siano stati eseguiti dall’istituto di credito il giorno successivo, rientrando invece nella diligenza del debitore attivare possibili causali di versamento tali da consentire l’accredito al soggetto beneficiario dell’ordine nello stesso giorno in cui l’ordine è effettuato e, comunque, sincerarsi del momento in cui l’addebito ed il conseguente accredito intervengono. Pertanto, il ritardato pagamento, sia pure di un solo giorno, non può essere ascritto a cause di forza maggiore, ma al comportamento della Società e, per essa, dei suoi dirigenti. A fronte della congruità della sanzione inflitta in prime cure, il ricorso, in definitiva, non può andare incontro ad accoglimento. Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. di Martina Franca (Taranto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO DELL’A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TILIA, AMM.RE UNICO E LEGALE RAPPR.TE P.T. DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO VI) N.O.I.F.; – INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. GAETANO SOLITO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1, C.G.S.; – AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2015/16 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., – RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI A CIASCUNO ASCRITTE – NOTA N. 10159/838 PF 15-16/SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69 del 18.4.2016)"