F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CFA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. RAVELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 34 PUNTO 1 REGOLAMENTO L.N.D. – NOTA N. 11539/645 PF 15-16/MS/VDB DEL 20.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CFA del 30 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. RAVELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 34 PUNTO 1 REGOLAMENTO L.N.D. - NOTA N. 11539/645 PF 15-16/MS/VDB DEL 20.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016) Il sig. Marco Ravelli team manager della Società Rimini 1912 propone reclamo avverso la sanzione della inibizione per mesi 3 inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare con delibera pubblicata su Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 20.4.2016 prot. n 11539/645 pf15 16 MS/vdb. In data 20.8.2015 nello stadio Villa d Verrucchio si svolgeva una gara amichevole non autorizzazione tra la società A.S.D. Verrucchio e A.C.Rimini 1912 con utilizzo di una terna arbitrale non dell'AIA e con accesso agli spalti previo pagamento di biglietto. La Procura Federale allertata dal Presidente della sez. AIA di Rimini deferì il Presidente dell'A.C. Rimini 1912 sig. Fabrizio De Meis, la società stessa iscritta al Campionato di Lega PRO la società' A.S.D. Verrucchio e il ricorrente del presente giudizio sig. Mario Ravelli team manager della società A.C. Rimini 1912, in particolare quest'ultimo veniva deferito per aver in violazione dell'art.1 bis comma 1 del C.G.S., nonché dell'art. 34 punto 1 bis del regolamento LND consentito che una formazione della società di cui era dipendente prendesse parte ad una partita amichevole non autorizzata.. Il ricorrente, tramite i suoi legali contesta il deferimento e quindi la sentenza del Tribunale Federale in quanto egli era solo team manager della società, quindi avendo solo compiti interni di collegamento tra la dirigenza della società e i calciatori e non di rappresentanza della società con rilevanza esterna. Il rappresentante della Procura Federale riportandosi al deferimento, alla sentenza e agli atti tutti chiede la conferma dell' appellata decisione. La Commissione sentite le parti dopo ampia discussione, pur riconoscendo che il ricorrente svolgeva mansioni di team manager, come risulta dal Censimento, e che quindi non ha poteri di rappresentanza della società di cui è dipendente in parziale accoglimento del ricorso riduce l' inibizione a giorni 15 dal presofferto in quanto il ricorrente essendo comunque tesserato avrebbe comunque dovuto farsi parte diligente per non far disputare una partita amichevole non autorizzata. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Sig. Ravelli Marco, ridetermina la sanzione inflitta al presofferto pari a giorni 15 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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