• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CFA del 11 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSODEL SIG. PROTTI IGOR AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE DI MESI 1 E L’AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11601/671 PF15-16 AM/SP/MA DEL 10.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 3.8.2016)
2. RICORSO DELL’A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11601/671 PF15-16 AM/SP/MA DEL 10.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 3.8.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CFA del 11 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSODEL SIG. PROTTI IGOR AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE DI MESI 1 E L’AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11601/671 PF15-16 AM/SP/MA DEL 10.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 3.8.2016)
2. RICORSO DELL’A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11601/671 PF15-16 AM/SP/MA DEL 10.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 3.8.2016)
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione assunta nella riunione del 28.7.2016 e pubblicata sul Com. Uff. n. 11/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)in data 3.8.2016, ha inflitto al sig. Igor Protti la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. ed alla Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di responsabilità oggettiva. Di talché, sia il tesserato Igor Protti che la Società AC Tuttocuoio hanno contestato l’irrogazione di tali sanzioni con separati reclami che il Collegio – attesa la loro evidente connessione – riunisce ai fini della presente decisione. Il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto provato che: - Igor Protti si rivolgeva a Paolo Bergamo (già dirigente arbitrale CAN A e B) per avere chiarimenti in ordine ad una presunta condotta anomala assunta da un assistente arbitrale nel corso della gara Tuttocuoio/Spal disputatasi il 10.1.2016, a seguito dell’espulsione del portiere della squadra ospitante; - Bergamo chiamava sull’utenza cellulare il componente della Can Pro, Christian Brighi, in data 11.1.2016 al fine di procurare un contatto diretto tra quest’ultimo e Protti, desideroso di “parlare di alcuni episodi accaduti nella giornata di campionato precedente durante la gara dove il Tuttocuoio era stato impegnato”; - a seguito del rifiuto opposto dal Brighi nessun contatto si è mai concretizzato tra Protti e Brighi. L’organo di giustizia di primo grado, esclusa la sussistenza della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 4, C.G.S. di “rapporti finalizzati al conseguimento di vantaggio” in mancanza di prova del fine specifico di conseguire un vantaggio ingiusto, ha ritenuto integrata unicamente la fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 1, per comportamento scorretto. Il signor Igor Protti, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, ha sostenuto che la sanzione è erronea, infondata ed illegittima in quanto il deferimento sarebbe carente di qualsivoglia indizio o prova in ordine al fatto che il tesserato abbia mai richiesto o tentato di contattare il signor Brighi. In particolare, non vi sarebbe alcuna prova che il signor Protti abbia contattato il signor Bergamo allo scopo di interloquire, direttamente o indirettamente, con il signor Christian Brighi e, ove il signor Bergamo avesse deciso spontaneamente di contattare il signor Brighi, il reclamante non potrebbe rispondere del fatto di un terzo. Il signor Protti avrebbe semplicemente chiesto un parere tecnico all’ex arbitro internazionale e designatore di serie A nonché amico Paolo Bergamo, il quale si sarebbe offerto spontaneamente e non richiesto di informarsi circa il chiarimento regolamentare oggetto della telefonata con Protti. Il reclamante ha soggiunto che il Tribunale Federale Nazionale, nell’impossibilità di individuare elementi concreti a supporto della colpevolezza del tesserato, avrebbe fondato la pronuncia di condanna su motivazioni completamente fuori tema, spostando il proprio ragionamento di colpevolezza sulle procedure che Protti avrebbe dovuto seguire per segnalare un presunto illecito, mai accertato e mai ritenuto tale dall’esponente. Viceversa, l’intenzione dell’interessato non sarebbe stata quella di denunciare bensì, quantomeno prima, quella di comprendere il reale svolgimento dei fatti. In altri termini, il signor Protti non avrebbe mai manifestato a nessuno la volontà di perseguire l’assistente arbitrale dimostrando, non solo nelle parole ma anche nei fatti, la chiara ed univoca intenzione di approfondire l’episodio per verificare l’attendibilità di quanto riferitogli dal proprio calciatore a giustificazione dell’espulsione. Sarebbe stato necessario un attento esame del giudicante per stabilire se il comportamento contestato fosse effettivamente connotato da slealtà. Il reclamante, nell’evidenziare anche l’elevatezza dell’ammenda inflittagli, ha chiesto l’annullamento delle sanzioni irrogate ovvero la loro riduzione nella misura di giustizia con annullamento in ogni caso della sanzione dell’ammenda. Per motivi simili, ritenendo insussistente la violazione ascritta alla persona fisica per cui la Società deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, la A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Grassani del Foro di Bologna e Federico Menichini del Foro di Pisa, ha chiesto l’annullamento o la riduzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), irrogata alla Società con il detto comunicato ufficiale n. 11/TFN, pubblicato in data 3.8.2016. I reclami sono fondati e vanno di conseguenza accolti. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha irrogato ad Igor Protti le sanzioni in discorso per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S.. L’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. dispone che le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. L’organo di giustizia di primo grado ha giudicato scorretto il comportamento del deferito. Il Tribunale Federale Nazionale, come già esposto, ha ritenuto provate le seguenti circostanze: - Igor Protti si rivolgeva a Paolo Bergamo (già dirigente arbitrale CAN A e B) per avere chiarimenti in ordine ad una presunta condotta anomala assunta da un assistente arbitrale nel corso della gara Tuttocuoio/Spal disputatasi il 10.1.2016, a seguito dell’espulsione del portiere della squadra ospitante; - Bergamo chiamava sull’utenza cellulare il componente della Can Pro, Christian Brighi, in data 11.1.2016 al fine di procurare un contatto diretto tra quest’ultimo e Protti, desideroso di “parlare di alcuni episodi accaduti nella giornata di campionato precedente durante la gara dove il Tuttocuoio era stato impegnato”; - a seguito del rifiuto opposto dal Brighi nessun contatto si è mai concretizzato tra Protti e Brighi. Il TFN ha posto in rilievo che il tesserato, con una notevole esperienza in ambito sportivo, si è rivolto all’amico (ex designatore) dell’amico piuttosto che riferire la “notitiacriminis” ai competenti organi della giustizia sportiva, peraltro presenti (con un collaboratore dell’ufficio indagini) il giorno della rilevata anomalia sul terreno di giuoco. La ratio del “divieto di contatto” e di rapporti abituali tra i soggetti dell’ordinamento sportivo, ha sottolineato il Tribunale, risiede proprio nell’esigenza di garantire il corretto funzionamento degli organi di giustizia, troppo spesso vulnerato da pericolose contiguità e interferenze indebite. Il tentativo del deferito, ha concluso l’organo di primo grado, non è andato a buon fine per effetto del fermo rifiuto del signor Brighi di rendersi disponibile al “contatto” richiesto. La decisione dell’organo di primo grado, pertanto, è basata sul convincimento che il deferito si sia rivolto al suo amico ed ex designatore Paolo Bergamo al fine di procurarsi un contatto con il vice designatore della lega pro Christian Brighi. La descritta circostanza, ove assistita da adeguato supporto probatorio, sarebbe certamente idonea ad integrare la violazione dei canoni di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S.. Tuttavia, nella fattispecie in esame, il fine del sig. Protti di procurarsi un indebito contatto con il vice designatore arbitrale della Lega Pro sig. Christian Brighi risulta sfornito di adeguata dimostrazione, sicché non può ritenersi accertato, con conseguente impossibilità di ritenere la condotta del deferito violativa dei canoni di cui al richiamato art. 1 bis, comma 1, C.G.S.. In particolare, dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Christian Brighi al Collaboratore della Procura Federale in data 5.2.2016, risulta che, dopo alcuni minuti di conversazione telefonica, il sig. Bergamo “mi chiedeva, in quanto lui amico del sig. Igor Protti, direttore sportivo della società Tuttocuoio di Lega Pro, che lo aveva in precedenza contattato, se quest’ultimo poteva chiamarmi per poter parlare di alcuni episodi accaduti nella giornata di campionato precedente durante la gara dove il Tuttocuoio era stato impegnato. Gli rispondevo che come da direttive AIA e del nostro Presidente sig. Marcello Nicchi, io non potevo avere alcun contatto telefonico con alcun tesserato di squadre della Lega Pro in quanto vice Designatore Can Pro, questo per ovvi ed evidenti motivi”. Inoltre, a specifica domanda, il sig. Brighi ha dichiarato “non ho mai ricevuto alcuna telefonata del menzionato Protti”. Dalle dichiarazioni rese dal sig. Brighi, quindi, non risulta che il sig. Bergamo abbia affermato di avere ricevuto richiesta dal sig. Protti di essere messo in contatto con il vice designatore arbitrale Can Pro, ma, cosa ben diversa, che il sig. Bergamo, contattato dal sig. Protti, ha egli stesso chiesto, senza che sia dato conoscere se tale iniziativa sia stata assunta in autonomia o su richiesta del Protti, se il deferito avrebbe potuto contattare il rappresentante arbitrale. L’unico soggetto in grado di chiarire lo specifico punto sarebbe stato il sig. Paolo Bergamo il quale, però, non risulta essere stato ascoltato in sede di indagini. Sulla base dell’istruttoria condotta, pertanto, è da ritenere non provato che il reclamante abbia chiesto al sig. Bergamo di fungere da intermediario con il sig. Brighi ed è invece plausibile che lo stesso, come da dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale in data 19.2.2016 - in relazione ad un episodio accaduto durante la partita Tuttocuoio/Spal in cui il portiere della Tuttocuoio era stata espulso dall’arbitro su segnalazione dell’assistente in quanto aveva reagito verbalmente ad una frase detta dall’assistente stesso ai raccattapalle consistente nell’intimazione di rallentare il recupero del pallone uscito fuori dal perimetro di giuoco con il Tuttocuoio in svantaggio per 1 a 0 - abbia chiamato “il sig. Bergamo per conoscere il suo parere su questo episodio considerata la sua precedente esperienza arbitrale. Il nominato Bergamo mi rispondeva che tale episodio era strano e che a lui non era mai accaduto. Lo stesso Bergamo nella telefonata di sua spontaneità mi diceva che se gli fosse capitato di sentire i designatori arbitrali della Lega Pro … gli avrebbe raccontato l’episodio per metterli a conoscenza della condotta dell’assistente della partita in esame. Dopo qualche giorno il sig. Bergamo mi contattò telefonicamente alla mia utenza cellulare per dirmi che era riuscito a parlare di questo episodio con Brighi il quale gli aveva risposto che secondo lui era impossibile che fosse accaduto un episodio del genere”. Il deferito ha anche precisato che “che nei giorni successivi alla partita e dopo le telefonate con il citato Bergamo ho fatto radunare dal … responsabile del settore giovanile i raccattapalle … per venire a conoscenza di quello che gli era stato detto. Dall’esito di tale incontro è emerso che l’assistente nella partita in questione ha detto loro di portarsi più indietro rispetto ai tabelloni pubblicitari, circostanza che a mio parere può avere indotto il nostro portiere a pensare che fosse una possibile richiesta da parte dell’assistente di perdita del tempo”. In definitiva, da un lato, non sussistono elementi per ritenere che sia stato il sig. Protti a chiedere al sig. Bergamo di fare da tramite al fine di metterlo in contatto con il vice designatore arbitrale della Can Pro (con cui il sig. Protti non ha mai parlato), dall’altro, sembra plausibile ritenere che il deferito abbia contattato il sig. Paolo Bergamo, suo amico, in quanto ex arbitro internazionale e designatore arbitrale e, quindi, estremamente esperto in materia arbitrale, per chiedere ragguagli sul caso rappresentato, non per avviare un’ipotetica ed eventuale indagine. La Corte, pertanto, ritiene che non sussistano elementi per valutare la condotta del sig. Igor Protti violativa dei canoni di lealtà, correttezza e probità, sicché il reclamo dallo stesso proposto va accolto e, per l’effetto, vanno annullate le sanzioni irrogate. Parimenti, venuta meno la responsabilità del tesserato, non sussiste in radice alcuna responsabilità oggettiva della A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, sicché va accolto anche il relativo reclamo e, per l’effetto, va annullata la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dal signor Protti Igor e dalla società A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato S.r.l. di Pisa, li accoglie, e per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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1. RICORSODEL SIG. PROTTI IGOR AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE DI MESI 1 E L’AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11601/671 PF15-16 AM/SP/MA DEL 10.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 3.8.2016)
2. RICORSO DELL’A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11601/671 PF15-16 AM/SP/MA DEL 10.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 3.8.2016)"