• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)
2. RICORSO SIG. TACCONE WALTER (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO)AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 10 , COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 N.O.I.F., E ALL’ART. 2, COMMA 3 DELLO STATUTO NONCHÉ CON RIFERIMENTO AL PRECETTO DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3 E 3BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)
2. RICORSO SIG. TACCONE WALTER (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO)AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 10 , COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 N.O.I.F., E ALL’ART. 2, COMMA 3 DELLO STATUTO NONCHÉ CON RIFERIMENTO AL PRECETTO DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3 E 3BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)
La U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare adottata con delibera pubblicata sul C.U. n. 10/TFN del 2.8.2016, con la quale, in esito al deferimento del Procuratore Federale Aggiunto del 14.06.2016, le ha inflitto l’ammenda i € 10.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte ai sigg. Walter Taccone, Rosario Lamberti ed Arturo Di Pietro. La Procura Federale aveva deferito il Sig. Walter Taccone, in qualità di Presidente della U.S. Avellino, il Sig. Rosario Lamberti, quale gestore in via di fatto del Settore Giovanile della società, e il Sig. Arturo, in qualità di dirigente accompagnatore della stessa società, per i seguenti motivi: - violazione degli artt. 1-bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 91, comma 1, N.O.I.F. e all’art. 2, comma 3, dello Statuto, nonché in riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3, e 3-bis N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2015/2016 per la U.S. Avellino 1912 S.r.l., facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile provenienti altre regioni, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti; 2 - violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S. e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico (Stagione Sportiva 2015/2016, art. 2.6), per avere consentito o comunque non impedito l’organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria società in assenza della prescritta autorizzazione federale; - per quanto riguarda esclusivamente la posizione del Presidente Taccone, violazione degli artt. 1- bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S., per essersi avvalso, per la gestione del Settore Giovanile della propria società e per il tesseramento dei predetti giovani calciatori, nella Stagione Sportiva 2015/2016, dell’opera dei signori Rosario Lamberti e Vincenzo Vito, soggetti non tesserati e non autorizzati a svolgere l’attività di intermediazioni in ordine al reclutamento, scelta e successivo tesseramento di giovani calcatori da estinare all’attività delle varie formazioni del Settore Giovanile per la predetta Stagione Sportiva. La U.S. Avellino 1912 S.r.l. motiva l’impugnazione del giudice di primo grado sul presupposto giuridico della non configurabilità a carico della ricorrente di alcuna responsabilità diretta in ordine alle condotte attribuite sia dalla Procura Federale nel deferimento che dai Giudici di prime cure nella gravata delibera al suo Presidente Prof. Walter Taccone, trattandosi di vicende relative alla gestione del settore giovanile della società irpina, della quale era stato incaricato, in totale autonomia decisionale e con pieni poteri operativi, il direttore sportivo Avv. Enzo De Vito e non imputabilità al club campano delle presunte violazioni ascritte ai Sigg. Rosario Lamberti ed Arturo Di Pietro, sia perché in presenza di soggetto neppure tesserato per la compagine ricorrente (il primo), sia, comunque, in mancanza di concreti indizi di reità nei confronti delle menzionate persone fisiche. Conclude la società ricorrente per il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della misura punitiva statuita dal TFN o, in subordine, per una congrua riduzione della sanzione inflitta. Il Prof. Walter Taccone ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare adottata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016, con la quale, in esito al deferimento del Procuratore Federale Aggiunto del 14.06.2016, gli ha inflitto la sanzione della inibizione per sei mesi per i seguenti motivi: - violazione degli artt. 1-bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 91, comma 1, N.O.I.F. e all’art. 2, comma 3, dello Statuto, nonché in riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3, e 3-bis N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva sistemazione logistica di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2015/2016 per la U.S. Avellino 1912 S.r.l., facenti parte delle formazioni del Settore Giovanile provenienti altre regioni, disinteressandosi circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti; - violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S. e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico (Stagione Sportiva 2015-/016, art. 2.6), per avere consentito o comunque non impedito l’organizzazione di “provini” e “raduni” da parte della propria società in assenza della prescritta autorizzazione federale; - violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S., per essersi avvalso, per la gestione del Settore Giovanile della propria società e per il tesseramento dei predetti giovani calciatori, nella Stagione Sportiva 2015/2016, dell’opera dei signori Rosario Lamberti e Vincenzo Vito, soggetti non tesserati e non autorizzati a svolgere l’attività di intermediazioni in ordine al reclutamento, scelta e successivo tesseramento di giovani calcatori da destinare all’attività delle varie formazioni del settore giovanile per la predetta Stagione Sportiva. Con un unico motivo di ricorso viene chiesto l’annullamento della decisione di primo grado o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione comminata, attesa la . 3 A conforto delle argomentazioni giuridiche contenute nel ricorso vengono richiamate, in punto di fatto, le dichiarazioni fornite all’organo inquirente dallo stesso Presidente Taccone che dal Sig. Lamberti, in ordine alla delega conferita ad altri (nella specie, in D.S. Enzo De Vito) dell’attività del settore giovanile, e, in punto di diritto, il precedente giurisprudenziale (delibera Corte di Giustizia Federale assunta nella riunione dell’11.11.2013), che ha escluso la responsabilità dei legali rappresentanti delle società nelle ipotesi di conferimento mediante espressa e incondizionata delega di determinati ambiti e competenze, responsabilità che non può non ricadere sul titolare della funzione e/o attività conferita. Alla discussione odierna, mentre le parti ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento dei reclami, la Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione di primo grado. DIRITTO In via preliminare il Collegio procede alla riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva. 1 – Il ricorso della U.S. Avellino 1912 s.r.l. è infondato. La non configurabilità di alcuna responsabilità diretta o oggettiva della U.S. Avellino 1912 S.r.l., invocata come motivo di appello, non trova fondamento, attesa la confermata responsabilità sia del suo Presidente, Prof. Walter Taccone, che quella degli altri soggetti coinvolti nel deferimento della Procura Federale e sanzionati dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. “le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1-bis, comma 5”; quest’ultimi sono coloro, “soci o non soci, cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Sia il Sig. Lamberti che il Sig. Di Pietro – cui il TFN ha inflitto distinti periodi di inibizione - rientrano a pieno titolo in quei soggetti che, a norma dell’art. 1-bis, comma 5, richiamato dall’art. 4, comma 2, C.G.S., “svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Conseguentemente la decisione del TFN va confermata, anche nella quantificazione della sanzione inflitta di € 10.000,00, che si ritiene congrua in riferimento alla gravità delle violazioni accertate. 2 – Il ricorso del Presidente dell’U.S. Avellino 1912 S.r.l. sig. Walter Taccone è parzialmente fondato nei termini di seguito esplicitati. Il richiamo che la difesa dell’appellante ha fatto ad un orientamento giurisprudenziale che si condivide e dal quale non vi è motivo per discostarsi (delibera Corte di Giustizia Federale assunta nella riunione dell’11.11.2013), che attribuisce validità ed efficacia esimente da responsabilità al Presidente di società sportiva che, all’inizio della stagione agonistica, conferisca ad un tesserato della società stessa delega operativa in particolari attività o settori non è confacente al caso di specie. Infatti, la delega che il Presidente Taccone ha conferito, per la gestione del settore giovanile della U.S. Avellino 1912, al Direttore Sportivo Avv. Enzo De Vito è risultata, alla luce delle testimonianze raccolte in sede di indagine, esclusivamente formale, tanto che unanimi sono state le dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale circa il ruolo rivestito di fatto dal Sig. Rosario Lamberti, che si presentava come vero responsabile del settore giovanile, sovrastando le funzioni di coordinatore dello stesso settore che il Sig. Vincenzo Vito ha dichiarato essergli state conferite dalla società. Ne risulta un quadro di assoluta confusione di compiti che ha favorito l’assunzione di funzioni da parte di soggetti che non avrebbero dovuto avere la veste giuridica per ricoprire il delicato ruolo di responsabile del settore giovanile della società. Nel conferire verbalmente (al Sig. Lamberti) e tacitamente assentendo (nei riguardi del Sig. Vito), in violazione dell’art. 10 C.G.S., a due soggetti non tesserati ed estranei all’ordinamento federale (ed in particolare al Lamberti), compiti riferibili alla gestione del settore giovanile della U.S. Avellino 1912 S.r.l., il Presidente Taccone ha di fatto svuotato la funzione della delega conferita ufficialmente al D.S. De Vito riassumendosi la diretta responsabilità giuridica e morale, in qualità di Presidente, della gestione del settore giovanile e di tutte le violazioni delle norme federali imputate 4 ai soggetti da lui incaricati, verbalmente o mostrandosi tacitamente consenziente, degli effetti delle cui azioni deve conseguentemente rispondere. Ritiene, peraltro, il Collegio che il “ravvedimento operoso”, sia pure tardivo, compiuto dal Taccone nell’adottare iniziative idonee a ricondurre il Settore Giovanile della società ai canoni di gestione dettati dalle direttive federali possa condurre ad una rivalutazione del periodo di inibizione a lui comminato che, da mesi 6, viene ridotto al 31.12.2016. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi: - respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.R.L. di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo. - Accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Taccone Walter e, per l’effetto, riduce la sanzione della inibizione fino al 31.12.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)
2. RICORSO SIG. TACCONE WALTER (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO)AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 10 , COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 N.O.I.F., E ALL’ART. 2, COMMA 3 DELLO STATUTO NONCHÉ CON RIFERIMENTO AL PRECETTO DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3 E 3BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)"